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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Norme, diritto e dintorni

Norme, diritto e dintorni

A cura di Avv. E. Bottoni, M. Fendi, L. Ruscio

Unioni civili, ecco tutto quello che c'è da sapere

Inauguriamo questo blog, parlando di un argomento recente e per certi aspetti anche molto discusso: la Legge n. 76/2016 "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto". E' senza dubbio un argomento che interessa molti e incuriosisce altri. La normativa entrerà in vigore dal 5 giugno 2016

Inauguriamo questo blog, parlando di un argomento recente e per certi aspetti anche molto discusso: la Legge n. 76/2016 “REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E I CONVIVENTI DI FATTO”. E’ senza dubbio un argomento che interessa molti e incuriosisce altri. La normativa entrerà in vigore dal 5 giugno 2016.

Per le coppie dello stesso sesso sono state appunto previste le UNIONI CIVILI, cioè la possibilità di unirsi legalmente mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

Dal momento in cui viene decretata e registrata l’unione civile derivano una serie di effetti:

-        le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile un cognome comune scegliendolo tra i loro.

-        Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri quali, l'obbligo reciproco  all'assistenza morale e materiale,  di  coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni della nuova famiglia.

-        Le parti potranno scegliere il regime patrimoniale che, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni.

-        In materia di successione, la legge prevede espressamente all’articolo 1 comma 21 che in caso di morte di uno dei due, l’altra parte può subentrare nella eredità essendo considerato dalla legge quale erede legittimario (al pari del coniuge, dei figli e degli ascendenti) ed egli erediterà dunque secondo le quote già previste dal codice civile per le coppie unite in matrimonio (art. 537 e ss cc)

Inoltre, al partner dell'unione spetta la pensione di reversibilità nella misura del 60% ed il Tfr del partner deceduto .

Se l’amore tra gli uniti civilmente dovesse venir meno, la legge prevede la possibilità di accedere direttamente al divorzio con facoltà di chiedere ed ottenere l’assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole.

La legge regolamenta altresì rapporti tra i «conviventi di fatto», cioè due persone  (di eguale o differente sesso) maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio o da un'unione civile. Ecco i diritti a loro riconosciuti dalla muova legge:

-        novità molto importante, la possibilità di prendere decisioni sulla salute, sulla donazione degli organi  e sulle scelte funerarie dell’altro partner e di assistenza in ospedale e /o in carcere;

-        in caso di morte di uno dei partner:  diritto di abitare nella casa di residenza comune, per un periodo variabile in base alla durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili e diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza nonché diritto all’assegnazione di alloggi popolari;

-        In caso di incapacità fisica o psichica di uno dei due partner esiste la possibilità per l’altro di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno;

-        possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

-        In caso di cessazione della convivenza di fatto, il partner economicamente più debole potrà chiedere ottenere   il diritto agli alimenti;

-        Non è invece previsto, nel caso di convivenza di fatto, il diritto a ereditare o a percepire la pensione di  reversibilità.

Solo il tempo e l’applicazione pratica della normativa ci potranno dire se i problemi concreti che la norma in questione vuole tentare di risolvere troveranno soluzione.
Avv.
Ebe Bottoni
Monica Fendi
Laura Ruscio

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