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Martedì, 16 Aprile 2024
Economia

Marchi, Dop, Igp: normativa complessa, non sempre tutela prodotto e consumatore

Marchi, Dop, Igp: la normativa è complessa, non sempre tutela i prodotti, le aziende e i consumatori. Ne ha parlato Francesca Morri, ricercatrice della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica ad Agrysistem, la scuola di dottorato per il sistema agro-alimentare

Marchi, Dop, Igp: la normativa è complessa, non sempre tutela i prodotti, le aziende ed i consumatori. Ne ha trattato la prof. Francesca Morri ricercatrice della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica ad Agrysistem, la scuola di dottorato per il sistema agro-alimentare. Il marchio- ha precisato- è un diritto in esclusiva perché fornisce al consumatore un’informazione che riguarda la parte produttiva che gli consenta, se lo ritiene, di ripetere o non una scelta di acquisto e quindi sono di fatto uno strumento giuridico (con azione giudiziaria) per far cessare un uso illecito del suo segno. Ma attenzione: il marchio che è in stretta relazione con il prodotto, non vale per tutto il territorio: va registrato ed il suo diritto scaturisce dall’uso tanto che se non avviene, decade dopo cinque anni, mentre ogni dieci può essere, se si utilizza, rinnovato.

Invece di presentare analoga domanda in ogni Stato è possibile inoltrare una sola domanda a Ginevra per una convenzione sottoscritta da cento Stati, mentre il marchio comunitario è sottoscrivibile ad Alicante (Spagna) ed è valido per tutti i 27 paesi della Ue.

I marchi- ha puntualizzato la Morri- sia nazionali che comunitari devono essere nuovi, possedere capacità descrittiva ed essere leciti. Possono essere parole (tipo Nutella), nomi di persone (Barilla, Ferrero, Mc Donalds), disegni, forme, colori (come quello del cioccolato Milka) ed anche suoni. L’utilizzo del marchio, pena la sua decadenza, viene dimostrato tramite indagini di mercato. Spesso dal nome originale ne derivano diverse tipologie di prodotto, mentre le indicazioni geografiche ci precisano qualcosa sulla qualità del prodotto (prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, grana padano); pertanto non sono marchi individuali e le qualità sono intrinsecamente legate al territorio, ma non necessariamente; per esempio le biciclette Legnano indicano solo il luogo originale di produzione.

Di difficile difesa giuridica è invece la confezione del prodotto come marchio: è concorrenza sleale usare una confezione al traino di un prodotto noto? Gli esempi sono diversi, ma l’utilizzo di colori, scritte simili è difficile da interpretare come utilizzo improprio.

I segni che invece garantiscono la qualità del prodotto sono quelli collettivi che sono in grado di garantire la fiducia sul mercato, la provenienza del prodotto o di alcune sue caratteristiche organolettiche e di qualità.

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