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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Il Consiglio di Stato dà ragione ad Agriturist: «Un agriturismo non può pagare la Tari come se fosse un albergo»

Gianpietro Bisagni, soddisfatto del pronunciamento: «Risultato del buon lavoro con Agriturist nazionale»

«Siamo soddisfatti del pronunciamento del Consiglio di Stato che con sentenza del 19 febbraio riconosce la correttezza dalla posizione a suo tempo espressa come Agriturist, l’associazione degli Agriturismi di Confagricoltura, che da sempre sottolinea come sia scorretto equiparare gli agriturismi alle attività commerciali, bar e alberghi ritenute affini, ai fini della tassa rifiuti». È questo il parere espresso da Gianpietro Bisagni, presidente di Agriturist Piacenza e di Agriturist Emilia-Romagna che prosegue: «Apprezziamo il risultato ottenuto lavorando in sinergia con Agriturist nazionale che in questi giorni sta anche inoltrando via pec la sentenza a tutte le amministrazioni comunali affinché ne prendano visione e applichino una tariffa differenziata agli agriturismi, riconoscendo quanto la legge che disciplina questa attività già indica, ossia che si tratta di un’attività agricola, diversa rispetto a quella altri esercizi pubblici, perché si avvale della valorizzazione dell’economia circolare dell’azienda e perché deve soggiacere a stringenti vincoli in termini di volumi di attività e stagionalità delle produzioni».

La sentenza a cui si riferisce il presidente di Agriturist regionale rende ragione ai titolari di alcune aziende agrituristiche che avevano impugnato le deliberazioni consiliari dei rispettivi Comuni di riferimento i quali avevano approvato il Regolamento “Imposta unica comunale (IUC):imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI)” e le tariffe per l’anno 2014, nella parte in cui si equiparavano ai fini della TARI le tariffe per gli alberghi e gli agriturismi. I ricorrenti lamentavano vari profili di eccesso di potere e la violazione del principio di capacità contributiva: l’equiparazione era per loro illegittima, l’agriturismo rientrava nella categoria dell’imprenditoria agricola ai sensi dell’art. 2135 Cod. civ.  e dei parametri della normativa regionale, tenendo conto anche dei locali utilizzati ad uso agrituristico. «Auspichiamo – conclude soddisfatto Bisagni – che grazie a questa sentenza sia fatta una volta per tutte chiarezza e che gli Enti locali possano così stabilire una tassazione congrua a quella che è effettivamente la realtà delle nostre aziende».

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