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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Compere di fine anno, la corsa ai saldi inizierà il 6 gennaio 2011

I saldi invernali di fine stagione inizieranno in Emilia Romagna il 6 gennaio 2011. "Abbiamo accolto la proposta avanzata di fissare un'unica data a livello nazionale", dice l'assessore regionale Melucci. I consigli

I saldi invernali di fine stagione inizieranno in Emilia-Romagna il 6 gennaio 2011 (qui il "resoconto" di quello estivi). "Abbiamo accolto la proposta avanzata dal coordinatore delle Regioni in materia di commercio, l’assessore delle Marche Antonio Canzian, di fissare un'unica data a livello nazionale, come chiesto anche dalle organizzazioni di categoria - ha spiegato l'assessore emiliano-romagnolo al turismo e commercio Maurizio Meluccci - e auspichiamo che tale data venga estesa anche a tutte le altre Regioni, come data unica di inizio dei saldi invernali in tutta Italia." L’obiettivo è quello di uniformare, tra le regioni confinanti, le date di avvio delle vendite di fine stagione e creare un collegamento tra la festività dell’Epifania e l’inizio dei saldi invernali, che potranno durare per un periodo fisso di sessanta giorni.

I CONSIGLI - Prima di un acquisto è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita. Una lista della spesa "ragionata" vi può aiutare ad evitare acquisti superflui. Quella che già in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata. Perciò è preferibile fare acquisti dove i prezzi originali risultano esposti e che avete anche avuto modo di verificare in precedenza. Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".

Qualora l'esercizio offra il pagamento con carta di credito o bancomat e non escluda in maniera chiara e visibile tale possibilità per la merce in saldo, lo stesso non potrà rifiutare tale tipo di pagamento. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio. Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo si raccomanda sempre di controllare l'etichetta prima di pagare.

Nel caso di capi di abbigliamento particolarmente convenienti capita che manchino le dichiarazioni previste per legge, come ad esempio le informazioni relative alla composizione del tessuto e le indicazioni relative alla corretta cura del capo. Il motivo dipende dal fatto che a volte i capi più scontati o più convenienti vengono prodotti appositamente per le svendite di fine stagione (cosa che sarebbe fra l'altro vietata dalla legge). L'acquisto di tali articoli dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione. Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno. I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia.

La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenta difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desidera comunque usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farselo indicare espressamente dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura. I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari è un po' sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere indicate assolutamente o fatte presenti al compratore.

Il cliente può presentare reclamo anche in un momento successivo all'acquisto per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell'acquisto; il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto, il consumatore ha tre possibilità: tenersi l'articolo difettoso, chiedendo una riduzione di prezzo, accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni, insistere per avere la restituzione del prezzo pagato. Il consumatore non è obbligato ad accettare in nessun caso un buono.

Consigli tratti da centroconsumatori.it

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