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Economia Castel San Giovanni

Vertenza Amazon, sollevata una questione di legittimità Costituzionale

Assunzioni a Amazon, Foti: «Bene riserva a decidere del giudice»

Le udienze di oggi, 13 agosto, dinanzi al giudice del lavoro di Piacenza, promosse dall’avvocato Annarita Bove per i lavoratori che si erano rivolti ad Ugl Terziario, non si è conclusa con un secco rigetto come richiesto dai legali di Amazon, e come finora accaduto, ma con un rinvio al 2 ottobre prossimo per valutare l’accoglimento della richiesta, promossa dal legale di Ugl terziario, d’investire la Corte costituzionale in merito ai termini di scadenza entro cui i lavoratori potevano far valere i propri diritti. L’avvocato Bove sostiene che siano incostituzionali le norme che  imponevano ai lavoratori il termine perentorio di 60 giorni (dal Decreto Dignità sono 120) dalla fine del contratto a termine o di somministrazione per attivare le proprie tutele (assunzione a tempo indeterminato), ciò perché i lavoratori hanno saputo che i loro contratti di somministrazione erano irregolari solo dal momento in cui hanno ricevuto una formale comunicazione dall’ispettorato Nazionale e quest’ultima l’invitava ad attivarsi. Ad avviso del legale in questa circostanza, non contemplata dalla legge, non può essere ragionevole il termine dei 60 giorni dalla cessazione del contratto. I 60 giorni dovrebbero decorrere dalla data di effettiva conoscenza, da parte dei lavoratori, dell’irregolarità dei contratti. Viceversa la tutela di legge prevista sarebbe inesistente. Presenti all’udienza la massima parte dei lavoratori che avevano impugnato attraverso Ugl terziario. Hanno seguito con trepidazione gli accadimenti della mattinata insieme al segretario regionale Pino De Rosa.

amazon vertenza 2019-2Bove dichiara: «La questione ha ormai una rilevanza nazionale ed Ugl terziario l’ha trattata con tutta l’attenzione che necessita. Era dovere nell’interesse dei lavoratori evidenziare le lacune delle norme vigenti che di fatto impediscono al lavoratore di far valere il proprio diritto all’assunzione. Confido nell’accoglimento della mia istanza per le argomentazioni giuridiche svolte e per la questione in se che merita la massima attenzione anche dal punto di vista etico». De Rosa dichiara: «Oggi ho seriamente temuto che le giuste rivendicazioni dei lavoratori potessero infrangersi sui tecnicismi che opportunisticamente Amazon tenta di utilizzare, per ribadire il suo potere sull’interesse comune degli stati sovrani.  Le buone ragioni dei lavoratori precari che stiamo supportando non sono in discussione. Ci si appella sui tempi del ricorso che non potevano essere più celeri di quelli che sono stati. Si rammenti che Amazon è stata costretta dall’ispettorato a fornire dettagliatamente i dati dei somministrati alle organizzazioni sindacali altrimenti neanche quello aveva fatto correttamente. L’avvocato Annarita Bove crediamo abbia trovato il modo di vanificare il tentativo di eludere gli obblighi di legge per riuscire, almeno in questo caso, a far sì che la giustizia sociale trionfi».

ASSUNZIONI A AMAZON, FOTI: «BENE RISERVA A DECIDERE DEL GIUDICE»

«La riserva a decidere da parte del giudice adito del tribunale di Piacenza - a fronte della richiesta del legale del sindacato Ugl - di non ritenere manifestamente infondata la richiesta di rimettere‎ all'esame della Corte Costituzionale gli articoli 32 della Legge n. 183/2010 e del 3‎ D.Lgs. n. 81/2015, rappresenta un primo passo che ci si augura possa soddisfare le richieste dei lavoratori di Amazon che reclamano l'assunzione a tempi indeterminato». Lo sostiene il parlamentare piacentino Tommaso Foti che, nei mesi scorsi, sollevò il problema con una dettagliata interrogazione parlamentare. «All'evidenza - continua la nota dell'esponente di Fratelli d'Italia - appare del tutto censurabile il dettato normativo che limita a sessanta giorni il termine per l'impugnazione da parte del lavoratore quando, per causa a lui non imputabile e non conoscibile, questi sia venuto a conoscenza dei vizi e delle patologie relative al contratto sottoscritto con la società somministrante oltre il predetto termine». «Un svarione legislativo - conclude Foti - che contrasta fortemente anche con quanto previsto dal paragrafo 21 della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 che, proprio riguardo alla tutela del lavoro prestato tramite agenzia, prevede procedure volte a salvaguardare i diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale».

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