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Martedì, 16 Aprile 2024
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Porto d'armi: come richiedere il rinnovo

Il porto d'armi ha una validità limitata nel tempo, variabile a seconda dei casi, ma prima della scadenza è possibile chiedere il rinnovo. Ecco come fare

Il porto d'armi ha una durata limitata nel tempo. Si tratta, infatti, di una licenza particolare, in quanto consente di portare con sé armi al di fuori della propria abilitazione, e la cui concessione è quindi accompagnata da particolari tutele. Tuttavia, il porto d'armi può sempre essere rinnovato.

Quando rinnovare il porto d'armi

Il rinnovo del porto d'armi va fatto all'approssimarsi della scadenza, prima che cessi la validità del documento che si va a rinnovare, in maniera che tra l'una e l'altra autorizzazione non vi sia soluzione di continuità.

In particolare, il rinnovo va chiesto annualmente per il porto d'armi per difesa personale e ogni cinque anni per il porto d'armi uso caccia.

I documenti richiesti

Come detto, il porto d'armi è rilasciato solo dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti, stringenti, richiesti. Lo stesso vale anche per il rinnovo.

Chi intende rinnovare il proprio porto d'armi deve infatti allegare alla domanda tutti i documenti che aveva già allegato in sede di prima richiesta, eccezion fatta per la dichiarazione con la quale si afferma di non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza e la certificazione medica di idoneità al maneggio di armi.

In ogni caso, se si vuole chiedere il rinnovo, è consigliabile recarsi per tempo all'ufficio competente (che è lo stesso - a seconda dei casi questura o prefettura - che ha disposto il rilascio) e reperire l'apposita modulistica, ove sono indicati anche tutti i documenti da allegare.

Rinnovo negato

Il rinnovo del porto d'armi può essere negato solo se non sussistono i requisiti richiesti per il possesso di tale licenza. Chi si è visto negare il rinnovo ingiustamente ha davanti a sé tre strade alternative:

- può proporre ricorso al Tar competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione o dal ricevimento del provvedimento di diniego

- può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da quando ha avuto notizia del provvedimento di diniego

- può proporre ricorso gerarchico all'autorità amministrativa di grado superiore rispetto a quella che ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dal ricevimento del provvedimento di diniego.

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