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Tasi, come e quando pagarla a Piacenza

Ecco tutte le informazioni per il pagamento della tassa volta a finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità

La Tasi, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019 (e quindi abolita dal 2020), era uno dei tributi compresi nella Iuc (Imposta Unica Comunale). Veniva pagata in riferimento alla fruizione dei cosiddetti “servizi indivisibili” dei Comuni come l’illuminazione o il decoro urbano (vengono chiamati “indivisibili” perché non frazionabili in base all’utilizzo specifico che ogni residente ne fa).

In linea generale, sia pure con differenze di aliquote, le regole impositive e di calcolo della Tasi erano le stesse dell’Imu. Istituita dal 1° gennaio 2014, la Tasi nel biennio 2014-2015 è stata applicata su tutte le abitazioni principali, ma dal 2016 al 2019 le abitazioni classificate nelle categorie catastali non di lusso ne sono state esentate.

Con l’esclusione delle abitazioni principali, è scattata in automatico anche l’esenzione dal pagamento per i soggetti affittuari o comodatari che occupano, a titolo di abitazione principale, gli immobili affittati o concessi in comodato d’uso.

Chi deve pagare la Tasi?

Doveva pagare la Tasi chi era in possesso (o in detenzione) di:

- fabbricati (comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- aree fabbricabili.

Più esattamente dovevano pagare la Tasi: 

- il proprietario;

- l’usufruttuario; 

- il titolare del diritto d’uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);

- il detentore/occupante (ma solo nel caso in cui non utilizzi l’immobile come sua abitazione principale).

Nel caso in cui il proprietario e l’occupante fossero tenuti entrambi a versare la Tasi, dovevano pagare con versamenti autonomi e percentuali diverse, secondo quanto stabilito nella delibera comunale:

- l’occupante in una misura tra il 10% e il 30%;

- il titolare in una misura tra il 90% e il 70%.

Nel caso invece il Comune non avesse indicato le rispettive quote di ripartizione tra il proprietario e l’occupante, la Tasi era dovuta dal titolare nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Quanto si paga di Tasi?

Per avere assistenza sul calcolo della Tasi dovuta fino all'anno precedente il contribuente può rivolgersi alle sedi Caf Acli, che hanno a disposizione un archivio con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano. Sulla rendita catastale degli immobili (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) era prevista l'applicazione di un’aliquota ordinaria pari all’1 per mille, che però, a discrezione del Comune, poteva anche essere azzerata. 

La ragione tecnica della possibilità di azzerare l’aliquota Tasi stava nel fatto che per legge la somma delle aliquote Imu + Tasi non potesse superare l’aliquota massima applicabile con la sola Imu. Quindi, tenuto conto che per le abitazioni principali non esenti la massima aliquota Imu era pari al 6 per mille, mentre per gli altri immobili era pari al 10,6 per mille, se un Comune, ad esempio, avesse deliberato sulle seconde case un’aliquota Imu del 10,6 per mille, ecco che l’1 per mille della Tasi sarebbe stato automaticamente azzerato. Al contrario, nel caso in cui sulle seconde case fosse stata deliberata un’aliquota Imu pari al 7,6 per mille, a tale aliquota avrebbe potuto tranquillamente sommarsi l’1 per mille della Tasi, per un prelievo complessivo che a quel punto avrebbe raggiunto l’8,6 per mille, quindi entro la soglia massima del 10,6 stabilita dalla legge.

Come si paga la Tasi?

La Tasi veniva pagata tramite Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%. Il contribuente che abbia necessità di rivolgersi a Caf Acli per il calcolo della Tasi dovuta su anni precedenti al, sarà aiutato direttamente dall’operatore.

Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché 12.

Quando si paga la Tasi?

Come per l'Imu era previsto il pagamento in due rate che scadevano:

- il 16 giugno (versamento dell’acconto);

- il 16 dicembre (versamento del saldo).

Chi non deve pagare la Tasi?

Dal 1° gennaio 2016 sono stati esentati dal pagamento della TASI i possessori/detentori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui era ancora dovuta l’imposta erano quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti (dimora fisica o residenza anagrafica), l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto alla TASI. 

Inoltre la Tasi, esattamente come l'Imu, non deve essere pagata per i seguenti immobili:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- gli alloggi sociali;

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

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