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Provinciali, Il Tar di Parma non accoglie il ricorso di Bertuzzi

Luigi Bertuzzi è escluso dalla corsa alla presidenza della Provincia di Piacenza. Il sindaco di Vigolzone Francesco Rolleri sarà l'unico candidato presidente in corsa

Il Tar di Parma dà ragione agli uffici elettorali della Provincia di Piacenza. Luigi Bertuzzi, 76 anni, sindaco di Coli dal maggio scorso (dopo esserlo stato per più di vent’anni in passato) non potrà essere il candidato presidente della lista “Piacentini Popolari” alle elezioni Provinciali del prossimo 12 ottobre. La lista, organizzata da Forza Italia, Udc e Nuovo Centrodestra, non ha espletato al meglio tutte le procedure di presentazione delle firme per partecipare alla contesa elettorale. Mancherebbero infatti dai documenti alcune indicazioni (il luogo in cui sono state effettuate le firme) di venti sottoscrittori. Da qui la decisione dell'ufficio elettorale della Provincia di non accettare la candidatura a presidente del sindaco di Coli. I tre partiti, insieme a Bertuzzi, avevano fatto subito ricorso al Tar, ma - la notizia è di ieri - non è stato accolto il loro appello.

Alle elezioni Provinciali del 12 ottobre, a cui potranno votare solamente gli amministratori locali dei 48 comuni del Piacentino più i consiglieri provinciali uscenti, vi sarà un solo candidato presidente: il sindaco di Vigolzone Francesco Rolleri. Sarà lui il successore di Massimo Trespidi alla guida dell’ente di via Garibaldi.

La sentenza

«Il collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Amministrazione poiché il ricorso è infondato. Quanto al merito della controversia, preliminarmente si afferma, conformemente a quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’irrilevanza della questione riferita alla validità delle 2 sottoscrizioni prive della firma del pubblico ufficiale autenticante in quanto non decisive ai fini del raggiungimento del quorum richiesto per la presentazione della candidatura. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, peraltro, l’elemento controverso non attiene all’identità dei sottoscrittori ma al luogo di avvenuta autenticazione. Ciò premesso si evidenzia che l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 prevede che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Sul punto la giurisprudenza ha da sempre adottato un orientamento restrittivo affermando che “le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione” con l’ulteriore precisazione che “sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione … l'indicazione del luogo … della sottoscrizione” (Cons. stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 3017. Negli stessi sensi, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; TAR Molise, 24 giugno 2013, n. 432).

Con specifico riferimento al luogo è stato ritenuto, con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che “sia la firma del soggetto che procede all'autenticazione sia la data ed il luogo in cui la stessa è effettuata non costituiscono mere irregolarità ma elementi essenziali dell'attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale, risultando richiesti ad substantiam per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato l'atto accertativo, consistente nel provare la verità dei fatti dichiarati” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017)».

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