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Quartiere Roma e stazione, il divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro è fisso

L’ordinanza non è più temporanea e circoscritta al solo periodo estivo. La Giunta Barbieri ha dato l’ok per rendere sempre valido il divieto nel perimetro del quartiere Roma e della stazione. I negozi sprovvisti di spazi di somministrazione devono chiudere alle 21

La modifica all’articolo 18 del "Regolamento di polizia urbana e di civile convivenza" di Piacenza, ritoccato nelle settimane scorse dal Consiglio comunale, ha permesso alla Giunta Barbieri di istituire in maniera perenne il divieto di vendita da asporto e somministrazione in luoghi pubblici di bevande in contenitori di vetro nonché di alcolici in qualsiasi contenitore per il quartiere di via Roma e della stazione ferroviaria, a partire dalle ore 12 e sino alle 7 del mattino successivo.

Il divieto – voluto dall’Amministrazione e promosso dall’assessore alla sicurezza Luca Zandonella - scatta così a mezzogiorno per tutti gli Luca Zandonella-9esercenti con attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di ristorazione, bar e caffetterie, circoli privati, discoteche e analoghi locali, nonché per i punti vendita con distributori automatici, nella fascia urbana che comprende Piazzale Marconi, fino al civico 29; Piazzale Roma; Via Abbadia; Via Abbondanza; Via Alberoni; Via Benedettine, da viale Abbadia a via Giordano Bruno; Via Bracciforti; Via Capra; Via Crescio; Via dei Mille; Via Giarelli; Via Guastafredda, da via San Corrado Confalonieri a Vicolo San Paolo; Via La Primogenita; Via Madoli; Via Mignone; Via Neve; Via Pantalini; Via Pozzo; Via Prati; Via Roma, da piazzale Roma a via Legnano; Via San Corrado Confalonieri; Via Sansone; via Tibini; Via Torricella; Via Trebbiola; Via Valmagini; Viale il Piacentino; Viale Sant’Ambrogio fino al civico n. 19; Vicolo San Paolo.

Dal provvedimento è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici di bevande e alcolici al banco o al tavolo all’interno dei locali, nonché negli spazi esterni occupati in concessione, mentre resta sempre vietato – negli orari e nelle strade citate – il fenomeno del bivacco e il consumo di alcolici (in qualsiasi genere di contenitore) o di bevande in contenitori di vetro, come previsto dal Regolamento comunale di Polizia urbana. L’ordinanza era stata sperimentata dall’Amministrazione e prorogata di 30 giorni in 30 giorni. Ora, dopo aver ottenuto l’ok del Consiglio comunale, la Giunta ha deliberato di renderla fissa e non più limitata al solo periodo estivo. Nella delibera è inserito anche l'obbligo di chiusura dei negozi sprovvisti degli spazi di somministrazione - come i minimarket - alle 21. La violazione comporterà una sanzione di 250 euro per gli esercenti che non rispettano gli orari di chiusura e per la vendita di alcol e bevande al di fuori delle regole. Cento euro la multa per coloro che vengono colti a consumare. In caso di reiterazione, o di particolare gravità dei fatti contestati, potrà essere imposta la sospensione dell’attività. 

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