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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Associazioni e leggi in difesa degli animali, per fortuna è aumentata la sensibilità sociale

Un dato di fatto: oggi in Italia (ma purtroppo non è così in molte parti del mondo) c’è una maggior sensibilità delle persone nei confronti del mondo animale, ed in particolare verso quelli d’affezione, ma anche per quelli da reddito e per la fauna selvatica, ma ancora molto resta da fare sia sul piano dell’educazione, come in quello delle leggi. La normativa esiste, ma va aggiornata, così come è fondamentale il ruolo delle associazioni protezionistiche. Di questi importanti argomenti si è trattato presso l’Auditorium S. Ilario nel corso di un convegno al quale hanno preso parte l’avv. Claudia Taccani responsabile dello sportello legale OIPA Italia ed il dott. Alessandro Milano vice coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile di OIPA Italia con il coordinamento dell’avvocato Giorgia Cigalla.

Dopo il saluto del vicesindaco avv. Elena Baio, ha preso la parola l’avv. Cattani che ha tratteggiato alcuni aspetti della normativa tra cui quella inerente a spettacoli e manifestazioni vietate, il divieto di maltrattamento, quella relativa alle attività commerciali, l’art. 727 sull’abbandono, l’art. 638 su uccisione e danneggiamento di animali altrui. Ha poi spiegato come intervengano le associazioni in un procedimento penale: mediante costituzione di parte civile, per chiedere risarcimento, la confisca degli animali maltrattati. Il comportamento dell’imputato infatti viola gli scopi dell’associazione, crea una frustrazione degli scopi associativi. Inoltre il comportamento dell’imputato cagiona danno all’animale stesso “indirettamente” tutelato dalla normativa (legge 201/2010); sono infatti esseri senzienti e non “cose”, capaci di provare sofferenze non solo fisiche.

L’avvocato Cattani a supporto della parte normativa, ha poi citato alcuni significativi casi, dall’investimento senza soccorso, al cane abbandonato all’incuria ed al degrado, all’allevamento in condizioni non compatibili. In questo ed altri casi, è fondamentale la misura della confisca. Le guardie eco-zoofile- ha infine precisato- hanno potere di polizia giudiziaria ed intervengono non solo sugli animali d’affezione, ma anche su quelli da reddito e per la fauna selvatica.

Del ruolo delle guardie zoofile e delle loro competenze ha trattato il vicecoordinatore nazionale dott. Piacenza, “un ruolo volontario teso al benessere animale, con sezioni provinciali diffuse su tutto il territorio italiano.

L’OIPA Italia- ha spiegato- ha come scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, feste popolari con animali, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici”.

Nate nel 2002 con il primo nucleo attivo a Milano e provincia, le guardie Eco-Zoofile OIPA sono ad oggi presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali.

L’esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell’OIPA è prevista dall’ordinamento nella materia inerente la vigilanza zoofila ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione) e dipende dalla nomina a Guardia Particolare Giurata che viene fatta dal Prefetto della Provincia in cui si opera.

L’importante ruolo delle guardie Eco-Zoofile permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile OIPA svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.

I verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio. Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire “potere certificativo” attribuito alle guardie giurate.

La Legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione e potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate e dunque di pubblici ufficiali ed agenti di polizia amministrativa.

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