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L’ordinanza del sindaco / Rivergaro

Botti e petardi, a Rivergaro scatta il divieto di utilizzo fino al 2 gennaio

Ammessi quelli considerati a basso rischio e basso livello di rumorosità: «Attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini e degli animali».

Botti e petardi, a Rivergaro divieto di utilizzo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Uno stop temporaneo ad artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale – ammesso l’uso di quelli considerati a basso rischio e livello di rumorosità - in vista dei festeggiamenti di Capodanno, previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Albasi.

Il divieto interessa «l’accensione di tutti i fuochi contenenti cariche ad effetto scoppiante (petardi, razzi, tubi di lancio e batterie di tubi di lancio) all’interno dei centri abitati del comune di Rivergaro fatta eccezione per le categorie di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 consentite limitatamente alle aree di proprietà privata, per il periodo dal 30 dicembre 2022 al 02 gennaio 2023».

«l’Amministrazione Comunale - spiega l’ordinanza - intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo comunque ammissibile l’utilizzo su area privata degli articoli previsti dal D.Lgs. 29 luglio 2015: F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d’abitazione; F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto; P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto; Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni nel rispetto dei limiti normativamente imposti».

L’inosservanza delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, «fatto salvo, ove il fatto costituisca illecito penale, notiziare l’autorità giudiziaria».

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