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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Carbonext, il Tar rigetta il ricorso dei comitati: «Legittimi gli atti impugnati»

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai comitati dell’alta Valdarda e da Legambiente contro la delibera della Regione che nel 2016 approvò la Valutazione di impatto ambientale per il progetto Carbonext della Buzzi Unicem e nei confronti del "Decreto Clini"

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai comitati dell’alta Valdarda e da Legambiente contro la delibera della Regione Emilia Romagna che nel 2016 approvò la Valutazione di impatto ambientale per il progetto Carbonext della Buzzi Unicem; e nei confronti del "Decreto Clini", l'atto normativo sulla base del quale è stato possibile per l’azienda presentare il progetto. Il ricorso era stato presentato con il sostegno di oltre centottanta cittadini della Valdarda e i comitati che si erano costituiti avevano sostenuto che «l’uso del Carbonext, combustibile ottenuto da rifiuti, implicherebbe severi rischi per la salute umana, come risulterebbe dimostrato dalla “lunghissima” serie di prescrizioni dettate nella Valutazione di impatto ambientale (Via) impugnata, nonché dalla proposta di Legge formulata dalla Regione Emilia-Romagna, ai fini dell’abrogazione del Decreto Clini». Come riporta la sentenza del Tar del Lazio, secondo i comitati «la lesività della procedura di Via sarebbe altresì da rinvenirsi nella circostanza che il provvedimento conclusivo avrebbe autorizzato non solo l’impiego del Carbonext ma anche di altri non meglio identificati combustibili solidi secondari “similari” al suo interno».

Per il Tar «l’analisi sull’impatto dell’utilizzo del prodotto Crb sulla salute umana è sussistente in atti e non è contraddetto con argomenti specifici di segno contrario, mentre quanto al traffico veicolare, la deduzione dei comitati – ancora una volta priva di un adeguato sostegno tecnico – è insufficiente a superare il contenuto del Rapporto Ambientale che ha valutato criticamente le stime della Società, stimando l’incremento del traffico» pari a  «6/8 mezzi al giorno nell’ipotesi estrema, ritenendola pienamente sostenibile dal punto di vista dell’ambientale e della salute. Gli argomenti con i quali i ricorrenti affermano che il Combustibile solido secondario avrebbe un contenuto superiore a determinati metalli ed altre sostanze rispetto al pet-coke, con conseguenti variazioni negative dei relativi limiti di immissioni sono smentiti dal rilievo effettuato a processo avviato». Il Tar considerando la «legittimità degli atti impugnati», ha respinto il ricorso con, «vista la rilevanza sociale delle questioni prospettate e la particolare difficoltà tecnico-scientifica della materia», la compensazione delle spese di lite. Dai rappresentanti dei comitati arriva un «no comment». A ottobre del 2019, dopo la prima udienza a Roma avevano anticipato che in caso di “vittoria” della controparte, ovvero la Buzzi Unicem, avrebbero avanzato il ricorso in Consiglio di Stato.

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