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Contributo per le spese di riscaldamento, entro il 15 dicembre le domande

La domanda di contributo economico per le spese di riscaldamento deve essere presentata ai Servizi Sociali del comune di Piacenza, con sede in via Taverna 39, contattabile allo 0523-492720 nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 13; il lunedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30

L’assessorato ai Servizi Sociali informa che fino al 15 dicembre sarà possibile richiedere il contributo economico per le spese di riscaldamento, variabile da 98,13 a 309,87 euro. Possono accedere al beneficio i residenti a Piacenza che possiedano determinati requisiti: ultra 65enni soli e senza figli, con reddito mensile non superiore a 639 euro; cittadini con invalidità superiore al 67%, soli e senza figli con un reddito mensile non superiore a 639 euro; coniugi (o conviventi), entrambi di età superiore ai 65 anni, oppure entrambi con invalidità superiore al 67%, senza figli e con un reddito mensile complessivo non superiore a 900 euro.

Possono inoltre essere ammesse al contributo le domande di residenti con le caratteristiche sopra elencate, che abbiano figli non conviventi il cui reddito sia inferiore alla soglia minima di 507,42 euro. Non possono essere accolte le richieste di persone il cui nucleo familiare abbia percepito - nel corso del 2018 - almeno una mensilità o bimestralità delle misure Rei, Res, Sia.

La domanda di contributo economico per le spese di riscaldamento deve essere presentata ai Servizi Sociali del comune di Piacenza, con sede in via Taverna 39, contattabile allo 0523-492720 nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 13; il lunedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.

Occorre compilare l’apposito modulo – chiedendolo all’assistente sociale di riferimento o presso gli sportelli Informasociale di via Taverna 39 e via XXIV Maggio 26-28 – allegando la fotocopia del documento di identità e del certificato di invalidità, nonché la fotocopia del Modello O Bis M per l’attestazione del reddito o, in mancanza di questo, l’autocertificazione dei redditi. Occorre inoltre l’eventuale autocertificazione con fotocopia del documento di identità dei figli, per attestazione del reddito di questi ultimi, non superiore al minimo vitale.

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