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Coprifuoco, Soresi: «Nemmeno un decreto legge può legittimamente limitare la libertà personale»

L'avvocato Sara Soresi risponde al collega Francesco Campana: «Il Governo sta limitando alcune libertà fondamentali appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini»

Coprifuoco e Covid-19. L'avvocato Sara Soresi - che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale a Palazzo Mercanti - interviene rispondendo al collega Francesco Campana che ha spiegato come la limitazione del diritto di circolazione deve trovare fonte in una legge, in un decreto legislativo o in un decreto legge e non in un Dpcm. «Partiamo con il dire - spiega Soresi - che la nostra Costituzione tutela la libertà personale (all’art.13) e la libertà di circolazione (art. 16). La libertà personale può essere limitata per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge (ossia in caso di applicazione di sanzioni, misure di sicurezza o misure di prevenzione). La libertà di circolazione e soggiorno, invece, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza».

Sara Soresi-4«Tuttavia, ed è questo il punto focale della tematica, la libertà che è limitata mediante la previsione del coprifuoco, non è la libertà di circolazione prevista dall’art. 16 ma la libertà personale, tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 1964, ha precisato che “a libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare». «Ed infatti, - prosegue - il coprifuoco non sancisce il divieto di accesso a determinati luoghi ma un obbligo di permanenza domiciliare e pertanto configura una limitazione non della libertà di circolazione (ex art. 16 della Costituzione) ma della libertà personale (ex art. 13 della Costituzione) che, come anticipato, può avvenire solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria. Ed è proprio in forza di questa evidenza che recenti pronunce hanno annullato la multa comminata per violazione del coprifuoco».

«Ne deriva che - prosegue - nemmeno un decreto legge può legittimamente limitare la libertà personale. Ciò potrebbe avvenire solo nel caso in cui fosse riconosciuto il c.d. “stato di guerra” previsto dall’art. 78 della Costituzione. Non è, però, questo il caso. Ne deriva che la Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria. Il Governo sta limitando alcune libertà fondamentali appellandosi non a un dettame costituzionale ma al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini»

«Per questi motivi ritengo corrette le recenti pronunce che hanno disposto l’annullamento delle multe comminate per violazione del coprifuoco. Questo non significa - conclude Soresi che -, in caso di violazione del coprifuoco, non possano fermarvi e multarvi. Significa che è possibile impugnare la multa e che, se il Giudice riterrà il coprifuoco illegittimo (così come già avvenuto in altre città italiane), potrà disporne l’annullamento».

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