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In vigore l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo sulle strade piacentine

Dal 15 novembre al 15 aprile sulle strade provinciali e statali del piacentino

A partire da domenica 15 novembre, come ogni anno, scatta su tutte le strade provinciali (ma vale anche per le strade statali) l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Lo stabilisce l’apposita ordinanza della Provincia di Piacenza, che in particolare, precisa:

I veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote, nel periodo compreso fra il 15 novembre 2019 e il 15 aprile 2020, possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso;

Che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui al punto 1, qualora privi di pneumatici invernali, siano obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso.

In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli privi di pneumatici invernali sono obbligati a montare le catene tenute a bordo. I ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, invece, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di fenomeni nevosi in atto. Il provvedimento è adottato allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e il regolare espletamento dei servizi di pubblica utilità. L'ordinanza è stata inviata a tutti i Comuni del territorio e anche a quelli delle Province limitrofe e sarà cura dei tecnici e degli operatori stradali della Provincia provvedere alla conforme collocazione della segnaletica stradale. Per i trasgressori sono previste le sanzioni indicate dal Codice della Strada e l'eventuale inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE e dovranno essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli precisati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 recante “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2” o quelli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e/o superiori. In merito all’utilizzo dei “dispositivi antisdrucciolevoli omologati” (normalmente costituiti da catene da neve), l’Ordinanza precisa che il montaggio è prescritto almeno sulle ruote motrici, mentre i pneumatici invernali devono essere montati su tutte le ruote del veicolo.

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