rotate-mobile
Attualità

Le mille contraddizioni dell'ordinanza anti assembramenti sui gradini del centro

Riceviamo da un nostro lettore una interessante e approfondita analisi della recente (e molto contestata) ordinanza firmata dal sindaco Patrizia Barbieri per vietare assembramenti in certi punti del centro storico in relazione all'emergenza coronavirus

Riceviamo da un nostro lettore una interessante e approfondita analisi della recente (e molto contestata) ordinanza firmata dal sindaco Patrizia Barbieri per vietare assembramenti in certi punti del centro storico in relazione all'emergenza coronavirus.

Le ordinanze contingibili ed urgenti adottabili dai sindaci ai sensi dell’art.50 c.5 del D.LGS 267/2000 non possono essere uno strumento volto a solleticare la fantasia di qualcuno. Sono previste per situazioni ben precise, specificate nello stesso art.50 della norma di legge. Devono essere ben motivate perché in grado di incidere sulla libertà personale dei cittadini a cui sono rivolte, cittadini che hanno il diritto (e non il mero privilegio) di essere informati delle limitazioni in essa contenute. Ed avvisati sul posto, mediante l’installazione (visto il carattere temporaneo della norma) di avvisi, cartelli e segnaletica temporanea che informi coloro che si trovano in loco del divieto. 

Il dovere d’informazione non può essere concepito come un mero onere a cui adempiere mediante la pubblicazione sulla stampa, su piattaforme informatiche o siti internet. Vi sono anziani che non hanno accesso ai computer, vi sono persone che i quotidiani non se li possono permettere, vi sono situazioni nelle quali, legittimamente, la pubblicazione dell’ordinanza non significa necessariamente "averne dato conoscenza", soprattutto quando i comportamenti contestati, ahimé utilizzando un escamotage giuridico, sono quelli di tutti i giorni, quelli di una moltitudine di persone (come recita l’ordinanza 387, dei giovani e dei non più giovani), anche delle famiglie che acquistano un gelato e si siedono a gustarlo sui gradini. 

Non è bello a vedersi? E’ civicamente sconveniente? E’ blasfemo sedersi sui gradini del Duomo? Forse si, forse no; certo è che queste perplessità sono esplose da pochi giorni e dureranno fino al 15 ottobre. Negli anni precedenti non vi erano tali problemi? O forse non c’era il Coronavirus, vero, ma se si punta alla distanza sociale ed all’uso della mascherina la differenza non può farla il selciato di una chiesa rispetto alla ringhiera di un monumento (posto a poca distanza) su cui sedersi. Sull’uno il divieto in nome del COVID-19, sull’altro il permesso in nome della libertà di movimento. 

Sedersi sul muretto di pertinenza della basilica di San Francesco è vietato, ma sulle panchine di piazzetta Plebiscito no. Qualora si ritenesse il contrario significa che anche a livello grammaticale l’ordinanza è diversamente interpretabile. Dunque se si sta ad un metro di distanza, sulle panchine non si fa assembramento, ma stando attenti a non avvicinarsi troppo ai tavolini per i quali è stata rilasciata un’occupazione di suolo pubblico... a distanza. E se qualcuno si siede sulla pavimentazione della piazza? Tutto bene così? Basta leggere l’ordinanza n.387 del 06/08/2020 scaricata dal sito del Comune di Piacenza per notare le contraddizioni che di cui è composta, partendo da meri errori di battitura, continuando col richiamo di norme che hanno un contenuto interpretato in modo piuttosto “personalistico”. 

Basti dire che nell’oggetto si parla di “Contrastare la diffusione del contagio da Covid19 e altro”. Ma altro cosa? Il degrado, l’incuria, il decoro, la vivibilità urbana? Cosa centrano con un’ordinanza contingibile ed urgente ex art.50 c.5 del D.LGS 267/2000? Nulla!! Perché vi sono altre norme in vigore da anni finalizzate a reprimere queste situazioni all’ordine del giorno in tutta la città, non solo in centro storico (sembra che il Covid si possa annidare solo all’interno delle vecchie mura, salvo nei giorni di mercato probabilmente). Nell’art.50 del D.LGS.267/2000 (e non 2020 come erroneamente indicato nell’oggetto) posto a fondamento dell’ordinanza si legge che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene sanitaria a carattere esclusivamente locale...": ma il Coronavirus ha carattere locale??  

Per motivare ulteriormente l’adozione del provvedimento viene richiamato l’art.1 comma 9 del D.L. n.33 del 16 maggio 2020 (quello che aveva leggermente mitigato le restrizioni del lockdown), il quale parla letteralmente di “chiusura temporanea di specifiche aree” in cui “sia impossibile” assicurare il distanziamento. Ma tra chiudere un’area e vietare un qualcosa in quell’area non vi è differenza? Nella lingua italiana credo di si; e chi ha detto che nei luoghi oggetto di divieto sia impossibile assicurare il distanziamento? O meglio, in quei luoghi è impossibile come in qualunque area pubblica o privata se le persone decidono di non rispettare le norme già in essere. Ma questo vale in centro storico, negli stadi (oggi aperti a capienza ridotta), nei parchi oggi aperti, nei mercati oggi attivi. 

Insomma, è stata adottata un’ordinanza in apparente contrasto con il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ove era fatto divieto ai sindaci di ricorrere allo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte all’emergenza con misure divergenti da quelle legislativamente imposte. E di norme di legge per contrastare la pandemia da Coronavirus ne sono state adottate abbastanza, sia a livello Statale che Regionale. Ed oggi (giusto o sbagliato che sia) sempre più nella direzione di favorire il ritorno verso una quotidianità con meno restrizioni, ben nel rispetto della regola madre su tutte: il distanziamento sociale. 

Solo a Piacenza il problema si è cercato di affrontarlo con sventole da 280 euro a botta (o 400 dopo 5 giorni) per chi si siede (tra l’altro) coi propri figli sui “quei” gradini o su "quel" muretto, ovvero con la sanzione prevista (essa si) nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. E per una volta non si dia la colpa alla Polizia Locale, (loro malgrado) meri esecutori di un dovere imposto da una scelta politica, in alternativa alla quale è sempre in agguato l’art.328 del c.p.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Le mille contraddizioni dell'ordinanza anti assembramenti sui gradini del centro

IlPiacenza è in caricamento