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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Gragnano Trebbiense

Novità per la Tari nel comune di Gragnano

Spostamento del termine di pagamento della prima rata dal 30 aprile al 30 giugno e quello della seconda rata dal 31 ottobre al 2 dicembre, con conseguente differimento al 30 giugno anche del termine di pagamento in un’unica soluzione

Novità per la Tari nel comune di Gragnano. Buone notizie per i cittadini, con lo spostamento del termine di pagamento della prima rata dal 30 aprile al 30 giugno e quello della seconda rata dal 31 ottobre al 2 dicembre, con conseguente differimento al 30 giugno anche del termine di pagamento in un’unica soluzione.  «Abbiamo voluto agire in questo senso - spiega il sindaco Patrizia Calza - in  considerazione della negativa congiuntura economica   e al  fine di aiutare i  cittadini a fronteggiare la situazione di grave disagio a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che rientra tra le situazioni di eccezionale gravità (normate dall’articolo 27, comma 8 del regolamento comunale Tari) per le quali la Giunta può differire i termini di versamento della Tari, in quanto le restrizioni introdotte per la salvaguardia della salute dei cittadini e la sospensione di molte attività economiche stanno provocando un indebolimento dell’economia del territorio  ricadute sull’intero tessuto socio-economico e sulla liquidità  di famiglie, lavoratori ed imprese». In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, il Consiglio stesso ha poi  approvato il nuovo regolamento che prevede alcuni cambiamenti rispetto al passato e che sono stati illustrati dall’Assessore al Bilancio Alberto Frattola.

In particolare, questi i  cambiamenti più significativi:

- L’attività anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Non è rilevante invece la presenza di mobili. Pertanto I contribuenti non saranno tenuti al pagamento della Tari per gli immobili senza utenze indipendentemente dalla presenza o meno di mobilio. 

- Se è presente un’utenza condominiale (acqua) è richiesta la dichiarazione di mancato utilizzo dell’immobile per evitare il pagamento;

- L’atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo costituisce già atto esecutivo. Questa variazione consente di ridurre l’iter per il recupero delle somme non pagate. E’ stata ampliata da due a tre anni la durata della dilazione che può essere richiesta per somme dovute superiori a 6mila euro. La facilitazione è soggetta a revoca in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive. 




 

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