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Martedì, 19 Marzo 2024
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Piacenza e l'Emilia-Romagna in zona arancione: quello che c'è da sapere

I chiarimenti della Regione sul Dpcm che ci ha spostato nella fascia arancione e sull'ordinanza regionale. Cosa si può fare e cosa no, ecco tutte le informazioni

L'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre.

L'ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale ha introdotto ulteriori misure restrittive, soprattutto per evitare assembramenti, valide per l'intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre.

Il DPCM del 3 novembre 2020in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").

Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.

SPOSTAMENTI

Dal 15 novembre, spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenzadalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salutestudio o necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilioabitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenzadomicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramentopuò essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa

Sul tema si è pronunciata con una specifica FAQ la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale: "Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati".
 
A tale riguardo:

  • nel concetto di "spesa" rientrano le spese per generi alimentari;
  • lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita è da considerarsi legittimo, alla luce del contenuto della Faq in argomento, ove venga rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella FAQ.

Infine gli spostamenti, così come declinati nella FAQ prima citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM 3 novembre 2020)

Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)

L’art. del DPCM 3 novembre 2020 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere ESCLUSI dalle eccezioni de quibus gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetistia meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisticarrozzerieautofficine e lavanderie.
Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

VOLONTARIATO

Secondo una lettura congiunta delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre u.s., della circolare ministeriale del 7 novembre scorso e delle Faq governative, ed a seguito di chiarimento sul punto con il Ministero dell’Interno, si rileva che:

  • l'attività di volontariato deve essere intesa in senso lato, ricomprendendo non solo le attività connesse con la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche quelle che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio;
  • conseguentemente per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

NIDI E SCUOLE

In Emilia-Romagna dal 14 novembre nelle scuole del primo ciclo scolastico (elementari e medie) sono sospesi gli insegnamenti considerati a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Sul sito Torniamo tutti a scuola sono pubblicate le regole, le indicazioni operative, le informazioni per la scuola.

RISTORAZIONE, BAR E ASPORTO

Dal 15 novembre sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SPORT

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L'ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 del presidente della Giunta regionale specifica che è preferibile svolgere tale attività presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili.

In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle cittàné nelle aree solitamente affollate.

L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestrepiscinecentri natatori.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

SPORT DI CONTATTO

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI e/o dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti a eventi o competizioni riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

EVENTI

MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHE

È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.  

CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE

Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

CERIMONIE RELIGIOSE

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

MUSEI E BIBLIOTECHE

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE PROTETTE

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

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