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Giustizia civile, Luiso: «Riforma che riduce i tempi e dona efficienza»

Il giudizio del professor Francesco Paolo Luiso, intervenuto alla Cattolica di Piacenza che ha presieduto la Commissione di studio sulla Riforma della giustizia civile, istituita dal ministro della Giustizia

«Abbiamo il più basso numero di magistrati in Europa per quanto concerne la giustizia civile, di fronte ad un alto livello di litigiosità che però è drasticamente diminuito durante la pandemia. Il Governo ha messo in campo iniziative per una riforma del processo e non solo delle regole, uno sforzo contingentato nel tempo per riuscire ad ottenere i relativi finanziamenti del Pnrr. Ne è scaturita una riforma del processo civile per ridurre i tempi e dare efficienza».

Questo il giudizio del professor Francesco Paolo Luiso, intervenuto alla Cattolica di Piacenza che ha presieduto la Commissione di studio sulla Riforma della giustizia civile, istituita dal ministro della Giustizia, Marta Maria Cartabia per elaborare proposte e interventi di riforma in materia civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una migliore efficienza dell’amministrazione della giustizia.

Un incontro on line organizzato nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza piacentino su iniziativa del professor Antonino Barletta e dedicato alle linee generali della riforma del processo civile. L’intervento di Luiso è stato preceduto dal saluto di Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e del professore Marco Allena, presidente del corso di laurea in Giurisprudenza.

E’ recente la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 della Legge n. 206/2021 siglata dal ministro della Giustizia Cartabia, con la delega al Governo per la riforma del processo civile, intitolata "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" .

Cambieranno di fatto le procedure processuali e negoziazione delle controversie di lavoro, diritto di famiglia, esecuzione forzata. Decreti saranno varati entro un anno. La legge  all'articolo 1 autorizza il Governo all'adozione di decreti legislativi, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale  del  processo civile, con modifiche l codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di  obiettivi  di  semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

L'articolo specifica con 44 dettagliatissimi commi i principi e criteri direttivi che dovranno essere tenuti presenti nei seguenti interventi principali: riassetto formale e sostanziale delle procedure del processo civile con modifiche normative al codice  di procedura civile e alle leggi processuali speciali; razionalizzazione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie; semplificazione delle procedure di esecuzione forzata. Nell’ambito del diritto del lavoro emerge la raccomandazione per  l'unificazione dei procedimenti per le controversie in materia di licenziamento; l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro.

Si prevede la valorizzazione e l'incentivazione della mediazione demandata dal giudice, con la previsione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; la previsione  che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto; per le controversie individuali di lavoro c’è la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Questi alcuni degli aspetti evidenziati nella lezione del presidente della Commissione Luiso seguita in remoto anche da numerosi avvocati.

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