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«Sea Watch 3, abbiamo iniziato ad abituarci alle sentenze "creative" di certa magistratura»

L'avvocato piacentino Livio Podrecca interviene sulla vicenda della nave Ong e della sua comandante Carola Rackete arrestata e rilasciata

Sulla vicenda della Sea Watch 3 e sulle gesta della sua capitana Carola Rackete mi sono preso la briga di leggere la ordinanza del 2 luglio u.s. con la quale il GIP di Agrigento D.ssa Alessandra Vella non ha convalidato l’arresto eseguito dalla Guardia di Finanza né concesso la misura cautelare contestualmente richiesta.  Non una misura restrittiva, peraltro, ma il mero divieto di dimora nella Provincia di Agrigento.
L’ordinanza appare ben motivata, la ricostruzione del quadro normativo completa e diligente. Nella parte in fatto evidenzia come i naufraghi siano stati soccorsi in mare, a quanto riferito dalla Rackete, in quanto abbandonati a se stessi, su un gommone, senza giubbotti di salvataggio, inesperti del mare e senza equipaggio, senza benzina per raggiungere alcuna méta. Già queste circostanze appaiono piuttosto rivelatrici delle nuove modalità della immigrazione clandestina: i migranti vengono volutamente abbandonati al largo, nelle condizioni descritte dalla Rackete, per poter poi essere legittimamente soccorsi dalle imbarcazioni delle varie ONG che si sono assunte questo compito. Se è vero che si tratta di migranti economici paganti, si può dubitare delle ragioni umanitarie che ispirano questo tipo di operazioni, e nutrire fondatamente il sospetto di essere in presenza di un traffico illecito di esseri umani per favorire la immigrazione clandestina. Ma limitiamoci agli aspetti giuridici.
Il GIP di Agrigento sostiene, correttamente, che il dovere di salvataggio in mare è imposto dalle norme internazionali recepite dall’Italia, e non può essere in alcun modo disatteso, e che questo si è limitato a fare la comandante della Sea Watch 3. Il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, quindi, previsto dall’art. 337 del codice penale, verrebbe meno a fronte della esimente, per l’appunto, dell’esercizio di un dovere, prevista dall’art. 51, che vale sia per l’esercizio di un diritto che per l’adempimento di un dovere.
Secondo il giudice agrigentino (che invoca, in proposito, l’art. 10 ter del D. Lgs. 286/98), il dovere di soccorso non si limiterebbe, quindi, al prelievo dei naufraghi in mare ed all’accompagnamento verso un porto sicuro, ma comprenderebbe anche quello di essere avviati verso un Centro di Accoglienza dove ricevere assistenza. Ma il dovere previsto all’art. 10 ter del Decreto Legislativo 286/98 riguarda lo Stato, non la Rackete. E’ come se io avessi bisogno di essere sottoposto ad intervento chirurgico vitale e, dovendo scontare una lunga lista di attesa, ad un certo punto mi presento a forza in ospedale travolgendo il personale medico ed infermieristico e pretendendo che l’intervento abbia luogo. Il dovere di salvaguardare la vita e la salute, comprese quelle degli immigrati ancorché irregolari, è dello Stato; noi e gli immigrati abbiamo solo il diritto che lo Stato assolva a tale suo dovere, e non possiamo coercirlo se non in forza di provvedimento giurisdizionale che lo riconosca e lo tuteli. A quanto consta, la Sea Watch aveva intentato ben due ricorsi (al TAR ed alla CEDU), entrambi con esito negativo.
A quanto si legge nell’ordinanza, la situazione degli ospiti della Sea Watch era monitorata, più volte i militari della Guardia di Finanza hanno fatto ispezioni a bordo. Le persone in precarie condizioni di salute e di cure erano state fatte sbarcare. Il dovere di salvataggio della Rackete poteva quindi dirsi esaurito nel momento in cui è entrata (più o meno legittimamente) nelle acque territoriali italiane. Per il tempo in cui vi ha stazionato, poteva verosimilmente raggiungere molti altri porti sicuri. Poi toccava allo Stato, che infatti si stava muovendo per provvedere con accordi con i partners europei. Che un tale dovere dovesse comprendere anche quello di forzare la mano alla Autorità con uno sbarco manu militari, be’ questo appare francamente una forzatura, il passaggio finale, illogico e non condivisibile, della ordinanza, nella quale, nelle ultime righe, il diritto sembra lasciare il posto ad altro. Alla sensibilità etica personale, alla politica, al sentimentalismo. Con provvedimenti che introducono nell’ordinamento e nel sentire comune principi pericolosissimi, prelusivi del disordine e del caos sociale.
Il giudice dovrebbe essere la bocca della legge, nel senso di applicarla per quello che essa dice. Ma alle sentenze ‘creative’ di certa magistratura in questi anni abbiamo purtroppo cominciato ad abituarci.
Avv. Livio Podrecca

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