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Giovedì, 28 Marzo 2024
Norme, diritto e dintorni

Norme, diritto e dintorni

A cura di Avv. E. Bottoni, M. Fendi, L. Ruscio

Accertamento del tasso alcolemico a seguito di incidente stradale tramite prelievo ematico: si deve sempre essere avvisati della facoltà di farsi assistere da un difensore?

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia con la recente sentenza n. 4943/2018 sottolineando la necessità di distinguere le finalità per le quali il prelievo viene effettuato

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia con la recente sentenza n. 4943/2018 sottolineando la necessità di distinguere le finalità per le quali il prelievo viene effettuato.

Qualora le forze dell’ordine sospettino che il soggetto coinvolto in un sinistro possa altresì averlo cagionato sotto l’effetto di sostanze alcoliche, potrebbe richiedere il prelievo ematico al personale della struttura sanitaria in luogo del ricorso all’etilometro.

In questo caso il personale medico opera come delegato della Polizia Giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato. La persona è pertanto soggetta alle garanzie difensive di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e quindi ha facoltà di essere assistita da difensore durante il compimento dell’atto. Tale avviso può essere dato al paziente anche dal personale medico, atteso che non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, della facoltà di nominare un difensore. 

Qualora invece, il prelievo avvenga nell’ambito di terapie di Pronto Soccorso successive ad incidente stradale, e quindi in attuazione di un protocollo terapeutico che si attiva con l’accesso alla struttura sanitaria, si è in presenza di una attività di cura del paziente e non di ricerca della prova.

In tal caso la Cassazione non ritiene sussistente l’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo.

I referti sanitari in questa seconda ipotesi, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la "mancanza di un preventivo consenso" dell'interessato. La successiva utilizzabilità in sede processuale va equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria.

In questa circostanza il soggetto potrebbe sottrarsi al prelievo ematico solo rifiutando le cure, ma una simile scelta apre tuttavia lo spinoso tema del bilanciamento tra il dovere di cura del sanitario e la libertà di autodeterminazione del paziente. 

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Accertamento del tasso alcolemico a seguito di incidente stradale tramite prelievo ematico: si deve sempre essere avvisati della facoltà di farsi assistere da un difensore?

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