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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Norme, diritto e dintorni

Norme, diritto e dintorni

A cura di Avv. E. Bottoni, M. Fendi, L. Ruscio

La legge “salva suicidi”: una possibile soluzione al sovraindebitamento

La legge n. 3/2012 detta in gergo legge “salva suicidi” nasce nel pieno della recessione economica per tutelare dal sovraindebitamento i soggetti più deboli

La legge n. 3/2012 detta in gergo legge “salva suicidi” nasce nel pieno della recessione economica per tutelare dal sovraindebitamento i soggetti più deboli. E’ riservata ai consumatori ovvero, dipendenti pensionati e inoccupati; piccole imprese non fallibili; aziende agricole; professionisti iscritti ad albi e ruoli; enti no profit; start up c.d. innovative limitatamente al periodo di quattro anni dalla loro costituzione; imprenditore individuale fallibile cancellato dal registro imprese da oltre un anno.

Il sovraindebitamento sussiste quando vi è una perdurante sproporzione tra i debiti contratti da un soggetto e il patrimonio a sua disposizione per estinguerli, allo stesso tempo il debitore deve essere irreversibilmente incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.

Tale situazione può verificarsi per ogni tipo di debito che non si è in grado di ripagare, ivi compresi quelli derivanti da cartelle di esattoriali e mutui.

Uno dei soggetti più fragili per eccellenza all’interno del mercato è il consumatore cioè colui che agisce per scopi estranei ad attività professionali o imprenditoriali eventualmente svolte. Tale è per esempio, il privato cittadino che acquista un elettrodomestico per la propria casa o chiede un finanziamento per acquistare un bene.

Il consumatore contratta spesso con operatori economicamente e giuridicamente più forti i quali, frequentemente dettano le condizioni negoziali senza una previa trattativa che tenga conto delle effettive condizioni economiche della controparte. Tale forza consente anche di poter recuperare l’eventuale credito senza l’obbligo di rinegoziare o riassestare le condizioni contrattuali alle specifiche esigenze del debitore-consumatore.

A fronte degli effetti collaterali di tale squilibrio, la legge “salva suicidi” ha previsto al riguardo tre differenti soluzioni:

L’accordo del debitore. Ha come destinatari gli imprenditori non fallibili e i professionisti. Il perfezionamento di tale procedura richiede l’acquisizione del consenso di tanti creditori (non privilegiati) che rappresentino almeno il 60% dei debiti contratti.

Il piano del consumatore. Ha come destinatari i consumatori e, come l’accordo, consiste in una proposta di rientro dalla esposizione debitoria che può avere i più diversi contenuti, come la cessione dei beni o una differente rateizzazione; diversamente però dall’accordo del debitore, non richiede il consenso dei creditori.

In entrambe le ipotesi, se il piano viene approvato, è poi reso esecutivo mediante omologa del Giudice e vincola tutti i creditori esistenti fino a quel momento.

La liquidazione del patrimonio. Viene in rilievo in alternativa o per effetto della conversione del piano o dell’accordo. Con tale procedura il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio per la liquidazione dei debiti. Il Tribunale nomina un liquidatore che provvederà a vendere i beni e pagare pro quota i debiti. Il debitore manterrà la disponibilità solo dei beni e crediti impignorabili per legge, quelli alimentari e di mantenimento, stipendi, salari e pensioni nei limiti del mantenimento della famiglia, i frutti derivanti da usufrutto e i beni costituiti in fondo patrimoniale.  Nell’ambito di tale procedura il debitore può poi essere ammesso al beneficio della esdebitazione cioè della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti al ricorrere di una serie di condizioni come l’aver tenuto una condotta cooperativa e corretta nel corso della procedura.

Tutte e tre le procedure prevedono l’intervento degli organismi di composizione delle crisi altrimenti detti OCC, che sono collegi composti da professionisti con competenze specifiche in materia. Gli OCC devono verificare che il piano proposto sia sostenibile, i dati siano veritieri e siano forniti tutti i documenti necessari. Sono presenti in alcune città (a Piacenza presso la Camera di Commercio), in altre non sono ancora stati costituiti ed in tal caso occorre rivolgersi al Tribunale che provvede a nominare un professionista che svolga le funzioni dell’OCC. Il debitore dovrà presentare la propria domanda di piano o di accordo all’Organismo del luogo di residenza o in mancanza domanda di nomina di un professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC alla cancelleria del Tribunale competente per territorio. 

La legge “salva suicidi”: una possibile soluzione al sovraindebitamento

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