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Esse come sicurezza

Esse come sicurezza

A cura di Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) di Piacenza

Siete vittime dello stalking? Ecco che cosa potete e dovete fare per ribellarvi

Molto si è detto e si dice sullo stalking, e anche noi vogliamo dire la nostra cercando di aiutare chi ha bisogno. Non vogliamo entrare nella discussione che appartiene psicologi, avvocati e vittime, ma con questa nostra nota, realizzata da un appartenente al Siap che non vuole apparire, cercheremo di dire la nostra cercando di aiutare le vittime. Un modo per interagire e che ci fa sentire vicini alle vittime di questo orribile fenomeno violento. Non vogliamo sostituirci a nessuno. Attraverso il sindacato, come abbiamo sempre fatto, vogliamo occuparci della sicurezza delle persone esponendo le nostre idee e quello che possiamo fornire per il bene sociale e comune

Molto si è detto e si dice sullo stalking, e anche noi vogliamo dire la nostra cercando di aiutare chi ha bisogno. Non vogliamo entrare nella discussione che appartiene psicologi, avvocati e vittime, ma con questa nostra nota, realizzata da un appartenente al Siap che non vuole apparire, cercheremo di dire la nostra cercando di aiutare le vittime. Un modo per interagire e che ci fa sentire vicini alle vittime di questo orribile fenomeno violento. Non vogliamo sostituirci a nessuno. Attraverso il sindacato, come abbiamo sempre fatto, vogliamo occuparci della sicurezza delle persone esponendo le nostre idee e quello che possiamo fornire per il bene sociale e comune.

Il Decreto Legge nr.11/2009, convertito nella Legge nr.38/2009, ha introdotto il reato di atti persecutori (altresì definibile con il termine anglosassone “stalking”), inserendo l’articolo 612 bis nel Codice Penale italiano. Il reato di stalking si configura quando qualcuno (solitamente, ma non indispensabilmente, un ex partner) compie una serie (prolungata nel tempo) di atti (che possono essere minacce o molestie, ma anche atti apparentemente innocui, come l’invio continuo di indesiderati mazzi di fiori, o biglietti) tanto da fare VIOLENZA PSICOLOGICA nei confronti della vittima:

- ingenerandole un comprensibile STATO DI ANSIA E PAURA;
- oppure costringendola a CAMBIARE ABITUDINI PERSONALI (sostituire utenza telefonica, cambiare residenza, ecc.);
- oppure ingenerandole un FONDATO TIMORE per la propria incolumità personale;

E’ un reato contro la LIBERTA’ MORALE della persona.

La semplice minaccia (art.612), la semplice percossa (art.581), la semplice molestia (art.660), ecc. ecc., pur essendo reati, denunciabili anche singolarmente, non configurano automaticamente lo STALKING se, osservati nel loro insieme e nel tempo, non configurano chiaramente una delle tre situazioni sopra citate.

Lo stalking è procedibile a querela di parte (per poter procedere, la vittima deve presentare QUERELA, entro sei mesi dall’ultimo atto di stalking subito). E’ invece procedibile d’ufficio, con aumento di pena, se l’autore è già stato “ammonito” ai sensi dell’art.8 della citata legge, oppure se lo stalking è commesso contro un minorenne o un disabile.

Colei/colui che si ritiene vittima di STALKING potrebbe tentare di sedare i presunti atti persecutori presentando al Questore un esposto.

Nel caso in cui la vittima ritenga che la problematica sofferta possa essere risolta con una mera convocazione del (presunto) molestatore da parte della Polizia di Stato, senza che venga emesso alcun provvedimento amministrativo (Ammonimento) e senza che venga avviato un procedimento penale (querela), è valutabile l’opportunità di redigere un ESPOSTO, presentandolo al Questore ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S. Tale atto consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) di “comporre bonariamente un privato dissidio” con le seguenti modalità:

- convocare la persona segnalata senza la necessità di ottenere riscontri sui fatti descritti nell’esposto (dei quali l’esponente si assume ogni responsabilità);
- illustrare il contenuto dell’esposto alla persona segnalata, invitarla a tenere un comportamento conforme alla legge, acquisirne sintesi delle dichiarazioni;
- convocare l’esponente e informarlo/a delle dichiarazioni del presunto molestatore.

La trattazione dell’esposto ai sensi dell’art.1 TULPS non ha alcun effetto o conseguenza amministrativa o penale per la persona segnalata, ma serve a far conoscere a quest’ultima di essere stata segnalata come causa di disturbo nei confronti di terzi. La persona segnalata potrà quindi valutare di interrompere gli eventuali comportamenti molesti oppure procedere contro l’esponente, anche con querela.  

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Qualora si ritenga l’ESPOSTO un atto inadeguato alla gravità degli episodi, oppure l’ESPOSTO è stato già presentato e trattato ma non è stato risolutivo, la presunta vittima ha due specifiche opportunità previste dalla legge del 2009 sugli atti persecutori 
 

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ESPOSTO AL QUESTORE

CON ISTANZA DI AMMONIMENTO

QUERELA (per art. 612 bis)

(presentata agli Uffici Ricezione Denunce di Polizia o Carabinieri oppure direttamente alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale)

L’istanza di ammonimento è presentabile SOLTANTO se non è già stata proposta una querela per i medesimi episodi che configurano lo STALKING;

Può essere presentata entro 6 mesi dai fatti.

L’istanza di ammonimento rimane agli atti della Polizia di Stato (non viene trasmesso all’Autorità Giudiziaria, salvo che sia espressamente richiesto dall’A.G. per altri motivi);

La querela presentata a Polizia/Carabinieri viene trasmessa all’Autorità Giudiziaria e deve contenere la descrizione del fatto, l’indicazione dell’autore e di eventuali testimoni, nonché la dichiarazione di volontà per consentire all’Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti del responsabile.

La Polizia deve eseguire dei riscontri sulla veridicità del contenuto dell’istanza di ammonimento, eventualmente anche ascoltando testimoni;

L’Autorità Giudiziaria potrà delegare indagini alla Polizia Giudiziaria, quindi potrà rinviare a giudizio l’autore di stalking oppure archiviare il procedimento;

Se lo riterrà opportuno, in base al risultato degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, il Questore convocherà l’autore dello stalking e notificherà un atto di AMMONIMENTO;

L’autore rinviato al giudizio di un Tribunale, potrà essere condannato  oppure assolto;

L’ammonimento è un atto scritto che non produce immediati effetti sul soggetto ammonito; quest’ultimo verrà sostanzialmente invitato a far cessare il suo comportamento contro la legge, altrimenti:

  1. se verrà sorpreso a commettere ulteriori atti di stalking, non sarà più necessaria la querela per avviare un segnalazione all’Autorità Giudiziaria;
  2. in caso di successiva condanna penale, la legge prevede un aggravante per il soggetto già ammonito;

In caso di condanna la pena prevista è la reclusione in carcere da 6 mesi a 4 anni, aumentata ulteriormente se l’autore era già stato “ammonito”, oppure se aveva avuto una relazione affettiva con la vittima;

L’autore dello stalking può fare immediato ricorso al Prefetto, oppure al TAR, per ottenere la revoca dell’ammonimento;

Come prevede il nuovo art.282-ter del Codice di Procedura Penale, il giudice (non la Polizia), anche prima di definire il processo, può prescrivere all’imputato il DIVIETO DI AVVICINAMENTO ai luoghi frequentati dalla vittima e/o congiunti.

In ogni caso, il presunto autore dello stalking potrà querelare la vittima che lo ha segnalato con una querela, oppure con un’istanza di ammonimento, se avrà motivo di ritenere che il contenuto di tali atti non corrisponda interamente a verità (potrebbero verificarsi i reati di calunnia o diffamazione).

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