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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Alseno

«Il reclamo di Rossetti Market è infondato e non impugnabile»

Tutto era iniziato il 14 novembre 2020 quando le fiamme gialle nel corso delle attività di verifica del rispetto delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano multato e chiuso il Rossetti Market di Alseno

Non solo il ricorso di Rossetti Market nei confronti del ministero dell’Economia, Guardia di Finanza (Tenenza di Fiorenzuola) e della Regione Emilia Romagna era stato rigettato dal giudice Maddalena Ghisolfi il 7 gennaio ( e revocato contestualmente anche il provvedimento del Tribunale del 18 novembre e che disponeva la sospensione cautelare del processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 16 novembre, relativo alla chiusura per 5 giorni), nei giorni scorsi il collegio composto dai giudici Stefano Brusati, Stefano Tiberti e Paola Bailo l'ha dichiarato infondato e non impugnabile. Tutto era iniziato il 14 novembre 2020 quando le Fiamme Gialle nel corso delle attività di verifica del rispetto delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano multato e chiuso il Rossetti Market di Alseno in quanto, violando l'ordinanza della Regione Emilia Romagna, aveva tenuto aperto il centro commerciale. A quel punto lo studio legale incaricato da Rossetti aveva presentato ricorso contro il rigetto da parte del tribunale.

Il Ministero Finanze, difeso dall'avvocatura dello Stato, aveva chiesto di non accogliere il ricorso di Rossetti. Il ministero, tra l’altro, aveva sostenuto che la chiusura del negozio era già stata contestata il giorno della verifica, il 14 novembre. E Rossetti lo sapeva. La riapertura del verbale il 16 serviva, secondo gli avvocati dello Stato, "a fornire alla parte ulteriore garanzie a sua tutela, portandola a conoscenza delle corrette modalità di pagamento, nonché di attuazione dei diritti di difesa, oltre all’indicazione del periodo di esecuzione della sanzione amministrativa già elevata in data 14.11.2020". Per il ministero, poi, c’era il difetto di giurisdizione del Tribunale, in quanto quella sanzione l’avrebbe dovuta giudicare l’Autorità giudiziaria amministrativa. Il giudice Ghisolfi aveva respinto il difetto di giurisdizione, ma aveva anche rigettato il ricorso di Rossetti. Se è vero che la Finanza aveva già disposto la chiusura il giorno del verbale è anche vero, secondo il giudice, che il verbale di due giorni dopo "ha avuto esclusivamente una finalità integrativa, laddove ha fornito a parte ricorrente informazioni utili a sua tutela, in particolare rispetto alle corrette modalità di pagamento e di attuazione dei diritti di difesa, oltre all’indicazione del periodo di esecuzione della sanzione amministrativa (la chiusura temporanea di 5 giorni, nda). La Finanza aveva operato in modo corretto, anche se era intervenuta di nuovo dopo due giorni, perché la finalità del Dpcm era quella di "quella di evitare la continuazione o la reiterazione della violazione accertata". Il giudice aveva chiarito in modo più semplice: "Detto in altri termini, non risulta indispensabile, ovvero imposto dalla norma, che il giorno di decorrenza venga individuato nel giorno stesso dell’accesso ispettivo". 

Secondo l’ordinanza il ricorso ultimo di Rossetti rientra nel Dlgs 105/2011 ed esclude la possibilità del ricorso d’urgenza (ex articolo 700 codice di procedura civile). L’ordinanza cioè non è impugnabile. Il reclamo è infondato perché la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria interviene quando c’è una sanzione diversa da quella pecuniaria ma Rossetti ha contestato l’applicazione della sanzione diversa da quella pecuniaria. In sostanza non c'è fumus bonus iris (la “parvenza di buon diritto”) cioè quando si ritiene di avere i requisiti necessari per ottenere l'ammissione a determinati benefici o la pronuncia di determinati provvedimenti del giudice): la chiusura era stata decisa già al momento della contestazione della violazione, come indicato nel verbale della Guardia di Finanza. Il ricorso del market poi non formulato obiezioni in merito né la necessità di chiudere il negozio né il periodo di 5 giorni di chiusura, ritenuto congruo dalla Fiinanza. Inoltre, il decreto 33 del 2020 prevede che, se al momento dell’accertamento si rileva una violazione, si può chiudere l’attività non oltre i 5 giorni.

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