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Cronaca

«Allo stato attuale è legittimo licenziare o sospendere il lavoratore che non si vaccina»

Mondo del lavoro e vaccino anti-Covid. Dibattito aperto in merito alla legittimità del licenziamento o della sospensione qualora il lavoratore non si sottoponesse alla vaccinazione. L'avvocato Campana: «E più verosimile che il licenziamento sia legittimo»

Covid, mondo del lavoro e vaccino. Si è aperto nei giorni scorsi un acceso dibattito, anche a livello nazionale, in merito alla legittimità del licenziamento o della sospensione del lavoratore qualora decidesse di non sottoporsi alla vaccinazione antiCovid. Il segretario provinciale dell’Ugl Pino De Rosa aveva preso posizione contro la volontà di Unicoop di sospendere i lavoratori. «Com’è noto, il vaccino non è obbligatorio - disse De Rosa - e pertanto non è certo accettabile che un datore di lavoro si arroghi la titolarità di obbligare i dipendenti arrivando a minacciare la stessa prosecuzione del rapporto di lavoro». L'avvocato Francesco Campana, con una vasta esperienza in ambito di diritto del Lavoro, spiega che allo stato del diritto attuale «è più verosimile che il licenziamento sia invece legittimo».

francesco campana-2Secondo il legale infatti si apre una controversia importante che non si può ridurre in proclami e che intreccia sia l'articolo 2087 del Codice Civile, sia il 32 e il 41 della Costituzione nonché le varie circolari recenti diramate durante la pandemia. Il primo (Codice Civile) spiega che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro pertanto il vaccino si può annoverare tra i ritrovati tecnici innovativi per tutelare la salute dei lavoratori, ossia uno strumento che il datore può utilzzare per lo scopo che prevede l'articolo 2087. La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara  la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio. 

Con la circolare - si legge sul sito dell'Inail - vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro. Viene chiarito - prosegue - che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

«Perciò - dice il legale - se un lavoratore non vuole sottoporsi al vaccino adducendo principi di autodeterminazione e poi si ammala richiama l'articolo 32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) e il 41 (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana), perciò se è vero che viene tutelata la salute come fondamentale diritto del cittadino e vero che questa dipende anche dalla salute collettiva, ossia dall'usufruire di un vaccino che la garantisca. E se l'attività economica privata è libera, questa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, sia del singolo lavoratore sia di tutti i lavoratori». 

«L'Inail, come è noto,  - ribadisce Campana - a seguito di un infortunio sul lavoro, indennizza il lavoratore ma poi opera in regresso sul datore. All'atto pratico significherebbe che a rispondere della scelta del dipendente sarebbe l'imprenditore che quindi subirebbe un doppio pregiudizio: dover, appunto, indennizzare e risarcire il lavoratore e, soprattutto se "piccolo", chiudere quantomeno temporaneamente l'azienda. Il rifiuto della vaccinazione, al netto di qualsiasi altra considerazione comunque infondata, dato che il diritto all'autodeterminazione di cui all'art 32, II comma, deve essere contemperato a quello dell'interesse della collettività di cui al primo comma sempre dell'art 32, rappresenta dunque  un palese inadempimento contrattuale del lavoratore che il datore di lavoro, previa contestazione, avrebbe sicuramente diritto, stante la gravità, a sanzionare anche con un licenziamento». 

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