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Cronaca

Piacenza torna in zona gialla: bar e ristoranti aperti fino alle 18, non ci sono restrizioni tra i comuni

L'Emilia-Romagna passa da arancione a gialla: ecco tutte le misure attualmente in vigore, a cui poi vanno aggiunte le limitazioni previste nei giorni di Natale e Capodanno

LE NUOVE MISURE in vigore fino al 15 GENNAIO (ultimo aggiornamento 4 dicembre)

Il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020 definisce le misure in vigore in tutto il territorio nazionale fino al 15 gennaio 2021.

Restano stabilite tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").

Con ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020 si è disposto il ritorno dell'Emilia-Romagna in zona gialla dal 6 dicembre 2020.

MASCHERINE

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorieindossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

  • le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
  • bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri.

La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata online da questo applicativo.

Dal 6 dicembre ci si può spostare tra un comune e l'altro. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in
uscita tra diverse regioni.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenzadomicilio o abitazionecon esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramentopuò essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Sul sito Torniamo tutti a scuola sono pubblicate le regole, le indicazioni operative, le informazioni per la scuola.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commercialigallerie commercialiparchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.

Dal 6 dicembre le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedaliaeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per aree gioco bambini (pdf105.5 KB)".

Sono sospese le attività delle sale giochi.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

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