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Cronaca Pontenure

Pontenure, scommesse "abusive": la replica del denunciato

Goldbet Sportwetten GmbH intende chiarire alcuni punti della vicenda che ha portato alla denuncia di S.R., titolare di un Ced a Pontenure: "R. si limita a svolgere un'attività di supporto al giocatore e trasmissione dati, non partecipando all'organizzazione e gestione delle scommesse"

Goldbet Sportwetten GmbH intende chiarire alcuni punti della vicenda che ha portato alla denuncia di S.R., titolare di un Ced a Pontenure (qui i reati ipotizzati dagli uomini dell'Arma). "Ci troviamo davanti a un chiaro esempio di quel che è un principio cardine del nostro sistema penale, il "ne bis in idem", previsto all'art. 649 del codice di procedura penale - scrivono dalla società austriaca in una nota -. In base a tale principio nessuno può essere processato più volte per il medesimo fatto, cosa che è invece accaduta a R., al quale addebitano una condotta criminosa che è già stata oggetto di ben 2 procedimenti simili, entrambi archiviati per l'insussistenza del fatto costituente reato. Il GIP del Tribunale di Piacenza, che aveva già archiviato nel 2007 un procedimento penale nei confronti di R. per il reato di cui all'art. 4 comma 4 bis della Legge n. 401/1989, in data 07 Luglio 2010 ha archiviato nuovamente il procedimento penale a carico dell'indagato".

"In quest'ultimo caso l'accusa è risultata insostenibile - continua lo scritto -, per mancanza dell'elemento psicologico del reato, dovuta anche alla complessità della materia, oggetto di numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea, Corte di Cassazione e Giudici di merito. R., infatti, si limita a svolgere un'attività di supporto al giocatore e trasmissione dati, non partecipando all'organizzazione e gestione delle scommesse, né assumendosene il relativo rischio, attività che sono esclusivamente a carico della società Goldbet. Inoltre, il titolare del Ced si è visto negare la licenza di pubblica sicurezza pur avendone fatto regolare richiesta in questura".

"Ma, come già espresso da numerose pronunce - conclude la nota -, il diniego della licenza di pubblica sicurezza (Ex. Art. 88 TULPS) ai soggetti privi di concessione è un limite ingiustificato poiché può essere negata solo alle persone che non rispecchiano i requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall'ordinamento, e per motivi attinenti all'ordine pubblico".

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