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Sabato, 1 Aprile 2023
Cronaca

«Regalie all’ispettore»: il pm chiede 5 anni e sei mesi

Si avvia alla conclusione il processo che vede sul banco degli imputati un ex ispettore capo della polizia locale di Piacenza accusato di peculato, falso, truffa e concussione. Il pm ha chiesto la condanna a 5 anni e sei mesi. La difesa: «Va assolto»

Si avvia alla conclusione il processo svolto in rito ordinario e in formazione collegiale che vede sul banco degli imputati Bartolomeo Guglieri, già ispettore capo della polizia locale di Piacenza. E’ accusato di truffa ai danni della Pubblica amministrazione e truffa per un falso certificato medico per assentarsi in modo ingiustificato dal lavoro, concussione e peculato d’uso (per aver usato l’auto di servizio). Tutti i reati a parte la concussione (12 episodi contestati) sono prescritti. Il pm Antonio Colonna al termine della requisitoria ha chiesto la condanna a 5 anni e sei mesi per nove dei 12 episodi di concussione per i quali ha avanzato la richiesta di riqualificazione del reato in induzione indebita e per 3 ha chiesto l’assoluzione. Elena Vezzulli, avvocato di Palazzo Mercanti che si è costituito parte civile, ha chiesto per il danno di servizio e immagine 50mila euro. Il procedimento disciplinare nei confronti di Guglieri, difeso dall’avvocato Paolo Veneziani, è ancora in corso ed è attualmente sospeso dal servizio. La sentenza del collegio presieduto dal giudice Stefano Brusati (a latere Sonia Caravelli e Aldo Tiberti) sarà emessa il 2 dicembre 2021. A suo carico la Procura, in collaborazione con il comando di via Rogerio e la Guardia di Finanza, aveva accertato 12 episodi concussivi ai danni di altrettanti soggetti dal 2013 e le indagini si chiusero nel 2015.

CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA - La concussione prevede la costrizione di una persona, da parte del pubblico ufficiale che si fa consegnare beni o denaro. Il nuovo reato della legge “anti corruzione”(2012)  prevede invece l’induzione indebita per ottenere dei benefici. E l’induzione, se provata, prevede anche la condanna della “vittima” ma con una prescrizione più corta. Ad oggi infatti le condotte delle persone che hanno subito la pressione di Guglieri non sono più perseguibili. Secondo il sostituto procuratore Antonio Colonna - che ha coordinato dal 2013 al 2015 le indagini svolte dagli stessi colleghi di Guglieri e dalla Guardia di finanza - l’imputato avrebbe sfruttato la propria posizione, e la divisa che indossava, per ottenere vantaggi e merce gratis a danni di commercianti e ambulanti della città.

antonio colonna ok 2017-2L'ACCUSA - «Se nella concussione la persona offesa è vittima tout court, nell’induzione si subisce una pressione però qualche vantaggio o beneficio lo si riceve, anche perché -  ha spiegato il pm – ciò si concretizza anche  in forma omissiva: anche non fare quello che si dovrebbe fare è induzione. In questo contesto nessuno è vittima totale: le persone hanno scelto, ossia avevano la possibilità  di scegliere  e dire multami ma io non ti dò nulla ma tutti, ciascuno a modo proprio, avevano un interesse ad assecondare le sue richieste. Non c’è nemmeno l’inganno. Guglieri dice posso sanzionarti perché ho il potere di farlo ed è vero ed è lì che si concretizza la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale su un privato cittadino assoggettato, ma si può resistere. Nella concussione la minaccia è così grande che la “vittima” invece  non ha scelta. Nell'induzione la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale nei confronti del privato che però non è condizionato in maniera esagerata circa l'autodeterminazione perché può decidere di non accondiscendere: se lo fa è perché motivato da una prospettiva di tornaconto personale».

LA DIFESA - Dal canto suo invece l’avvocato Veneziani ha depositato un’accurata e dettagliata memoria difensiva e ha ripercorso nell’arringa alcuni particolari episodi spiegando come di fatto il suo assistito non avrebbe messo in atto le condotte contestate chiedendo alla fine l’assoluzione perché il fatto non sussiste: «Con alcune delle persone ritenute offese c’era un rapporto di amicizia pertanto non sussiste l’induzione, e quando si parla di “soggezione perché in divisa” questa non può essere sufficiente per configurare tale reato». E ancora: «Piantine o materiali edili di risulta dati a Guglieri, per fare alcuni esempi, erano destinati non alla vendita bensì allo smaltimento». Nelle scorse udienze l’imputato aveva detto di non aver compiuto atti contrari ai doveri che il suo ufficio e il suo ruolo richiedevano. Le accuse, per lui, riguardavano regalie ricevute da alcuni commercianti - ma qualcuno, che aveva testimoniato in aula, aveva negato che questo fosse avvenuto - in cambio di alcuni favori. In alcuni casi, l’ex ispettore avrebbe anche paventato multe salate per presunte irregolarità. Guglieri aveva replicato che erano i commercianti a offrirgli un caffè o piccoli oggetti come riconoscenza per le informazioni e le spiegazioni che loro chiedevano all’ufficiale per essere in regola nel commercio. Inoltre, i giri in divisa al mercato erano fatti solo al termine dell’orario di servizio.

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