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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Sentenza di primo grado del Tribunale: «La maggior parte del territorio comunale non è soggetta a tassa di bonifica»

Lo ha stabilito il Tribunale di Piacenza chiamato a pronunciarsi sulla controversia relativa al contributo di bonifica per gli immobili di proprietà comunale. Il Consorzio di Bonifica è stato condannato a restituire 160mila euro

La quasi totalità del territorio comunale – nonché, di conseguenza, degli immobili che vi sono situati – non dev’essere assoggettata al tributo consortile: lo ha stabilito, in questi giorni, il Tribunale Civile di Piacenza, pronunciandosi sull’annosa controversia relativa al contributo di bonifica per gli immobili di proprietà comunale, che ha visto l’Amministrazione, difesa dall’avvocato Franco Spezia, opporsi al Consorzio di Bonifica di Piacenza e alla Regione Emilia Romagna. La sentenza di primo grado emessa dal giudice Gabriella Schiaffino con una lunga e articolata decisione potrà avere, se diverrà definitiva, risvolti di grande portata per tutta la cittadinanza. La causa verteva sui tributi pagati dal Comune per gli immobili di sua proprietà tra il 1997 e il 2000, pertanto il Consorzio di Bonifica è stato condannato a restituire più di 160.000 euro oltre agli interessi legali. Il Tribunale ha ritenuto dovuto il tributo unicamente per gli immobili di proprietà del Comune ubicati nelle zone di Mortizza, Le Mose e Dossi di Roncaglia, in quanto ricevono un beneficio diretto dallo scolo delle acque nei cavi consortili. Tale beneficio di scolo deriva dal Diversivo Est, in gestione al Consorzio, che svolge azione di scolo delle acque piovane attraverso la rete di canali consortili, nonché dal Collettore Armalunga e dall’impianto di sollevamento Armalunga, tutti gestiti dal Consorzio.

Nel contempo, il Tribunale ha ritenuto che l’esistenza delle opere gestite dal Consorzio conferiscano al territorio – e quindi, di riflesso, agli immobili che vi sono ubicati – un mero beneficio generico che, in forza delle leggi in materia e dei precedenti di giurisprudenza consolidatisi, non giustifica la pretesa contributiva del Consorzio stesso. Il principio sancito dal Tribunale è che il beneficio dato dalla regimazione delle acque, derivante al restante territorio comunale dalle altre opere idrauliche gestite dal Consorzio, è non solo generale, ma anche mediato dalla rete fognaria realizzata dall’Amministrazione comunale e non incide direttamente a favore dei singoli immobili, per cui non è dovuto il contributo consortile per gli immobili di proprietà comunale siti nelle altre zone della città. La sentenza si intreccia con la nuova richiesta inviata dal sindaco Paolo Dosi nei giorni scorsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Demanio regionale di ottenere la gestione diretta, da parte del Comune, degli impianti Finarda, Armalunga, canale Diversivo Est e Ovest, attraverso una concessione prodromica anche all’acquisizione della proprietà. Ciò consentirebbe una gestione e manutenzione diretta degli impianti collegati alla rete fognaria da parte del soggetto gestore della rete, oggi Iren, con risparmio di spesa e una funzionalità di cui beneficerebbe la collettività locale.

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