rotate-mobile
Economia

Scadenza del pagamento del saldo Imu, tutte le informazioni

La scadenza del pagamento del saldo IMU è il 17 dicembre. L'Ufficio IMU del Comune ha istituito uno sportello informativo in Viale Pubblico Passeggio, 42. Tutte le informazioni

La scadenza del pagamento del saldo IMU è il 17 dicembre. Considerate le tante novità, l’Ufficio IMU del Comune di Piacenza ha istituito uno sportello informativo in Viale Pubblico Passeggio, 42, aperto tutte le mattine e tutti i pomeriggi (tranne il venerdì), nel periodo 19 novembre – 21 dicembre per dare informazioni utili sul calcolo dell’imposta.

Si avverte che, sul sito Internet del Comune, all’indirizzo www.comune.piacenza.it alla sezione IMU è possibile visualizzare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Piacenza.

Per il calcolo del saldo, è importante tenere presente che:

- per l’abitazione principale e le relative pertinenze, sia per chi ha versato in due rate che per chi ha versato in tre rate, la rata di saldo, da versarsi entro il 17 dicembre, dovrà essere calcolata applicando l’effettiva aliquota determinata dal Comune per l’anno 2012 con relativo conguaglio sulla/e rata/e precedente/i;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, l’imposta è versata in due rate di cui la prima pari al 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,2% e la seconda rata versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, calcolata applicando l’effettiva aliquota determinata dal Comune per l’anno 2012, pari allo 0,1%, con relativo conguaglio sulla prima rata;

- per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, l’imposta è versata in unica soluzione entro il 17 dicembre sulla base delle effettive aliquote determinate dal Comune per l’anno 2012;

-  per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli), il pagamento della prima rata dell’IMU è stato effettuato entro il 18 giugno in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base dello 0,76% e la detrazione prevista dalla norma; entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere versata la rata di saldo calcolata applicando le effettive aliquote determinate dal Comune per l’anno 2012 con relativo conguaglio sulla prima rata.

Si ricorda che il Comune di Piacenza, nel Regolamento IMU (visibile sul sito www.comune.piacenza.it – sezione IMU), ha stabilito che non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Inoltre, si ricorda che, tra le novità introdotte dall’IMU, vi è l’istituzione di una quota di imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell’aliquota del 3,8 per mille. Pertanto, per gli immobili per i quali la quota statale è dovuta, l’IMU deve essere in parte versata allo Stato, con aliquota dello 0,38%, ed in parte versata al Comune (aliquota deliberata dal Comune detratta l’aliquota dello 0,38%).

L’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali strumentali all’attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU. Il Comune di Piacenza, con il Regolamento IMU, ha esteso lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate.

Il Comune ha introdotto delle aliquote agevolate per le locazioni, i comodati e gli immobili del settore produttivo, di seguito indicate:

 

IMMOBILI LOCATI

ALIQUOTA

Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locate con contratto registrato ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.

0,76%

Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente

0,40%

Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione agevolata, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 431/98, a studenti universitari ed a lavoratori non residenti nel Comune di Piacenza o in comuni confinanti, i quali svolgono stabilmente la propria attività lavorativa in tali territori.

0,40%

Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione tramite l’“Agenzia dell’affitto per l’accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli” a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98

0,40%

IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO

ALIQUOTA

Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (e pertinenze ammesse dalla legge), concessa in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.

Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in comodato gratuito – avente le caratteristiche di cui sopra – più di un immobile, potrà applicare la presente aliquota per una sola unità immobiliare (e pertinenze ammesse dalla legge) concessa in comodato.

0,72%

Immobili concessi al Comune di Piacenza in comodato gratuito, dai soggetti indicati all’articolo 9, comma 8, del D. Lgs. n° 23/2011

0,48%

Immobili concessi in comodato gratuito alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97

0,72%

 

IMMOBILI DEL SETTORE PRODUTTIVO

ALIQUOTA

Fabbricati di nuova costruzione e fabbricati oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

Tale aliquota si applicherà per due anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione, o ristrutturazione ed ampliamento, siano ultimati dopo il 1° gennaio 2012 ed a partire dall’effettiva utilizzazione del fabbricato per l’esercizio dell’attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.

L’attività industriale e/o artigianale e/o di servizio deve permanere per almeno due anni a partire dall’effettiva apertura. Se l’attività viene interrotta prima del biennio, l’impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell’attività.

I fabbricati di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, per aver diritto all’agevolazione in questione, devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio.

0,48%

Ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. 214/2011 le unità immobiliari strumentali di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, appartenenti alla categoria catastale C/3, utilizzate direttamente dal soggetto proprietario per la propria attività d’impresa, il quale abbia attivato nell’anno 2012 almeno un contratto d’apprendistato nelle tipologie previste dal T.U. del D. Lgs. 167/2011:

a) per la qualifica e il diploma professionale;

b) professionalizzante o contratto mestiere;

c) di alta formazione e di ricerca.

Tale agevolazione vale solo per l’anno 2012.

0,48%

Per godere delle aliquote agevolate per le locazioni, i comodati e gli immobili del settore produttivo, è necessario presentare all’Ufficio IMU ANCHE VIA E-MAIL entro il 17 dicembre, un’autocertificazione redatta su appositi moduli pubblicati sul sito sopra indicato, pena la decadenza dal beneficio dell’aliquota agevolata.

Inoltre, per l’anno 2012 la detrazione ordinaria di € 200,00 per abitazione principale e pertinenze è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio diversamente abile di età superiore a ventisei anni - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale -, con invalidità certificata pari al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Per aver diritto alla maggiorazione della detrazione, il contribuente dovrà presentare, entro il 17 dicembre,  una copia del certificato di invalidità e dell’accompagnamento. L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Si ricorda, infine, che il Comune ha introdotto un’aliquota agevolata, pari allo 0,48%, per gli immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle ONLUS.

Si ricorda, infine, che, per il calcolo dell’IMU, a breve verrà messo a disposizione – sul sito www.comune.piacenza.it – sezione IMU – un collegamento ad un sistema di calcolo guidato in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dall'Ente.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Scadenza del pagamento del saldo Imu, tutte le informazioni

IlPiacenza è in caricamento