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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Riforma del condominio: Confedilizia: «Attenzione alle novità»

La riforma del condominio entrerà in vigore martedì prossimo. Prevista la costituzione di un fondo per le opere straordinarie: le modalità

La riforma del condominio entrerà in vigore martedì prossimo ed è bene, pertanto, aver presente subito alcune importanti novità. Lo evidenzia la Confedilizia di Piacenza, sottolineando come, a partire dallo stesso 18 giugno, la nuova legge intervenga su diversi aspetti della vita condominiale. In particolare: modifica le maggioranze per deliberare (che quindi, dovranno trovare applicazione in tutte le assemblee, da martedì in poi), introducendo anche specifiche ipotesi prima non disciplinate quali, ad esempio, la videosorveglianza; stabilisce che le deleghe per partecipare all’assemblea debbano essere in forma scritta, non possano essere attribuite all’amministratore e che, se i condòmini sono più di 20, il delegato non possa rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi. La riforma del condominio sancisce anche il diritto di accedere alla documentazione condominiale, con la conseguenza che i condòmini potranno prendere visione dei giustificativi di spesa ed estrarne copia. La nuova legge prevede altresì, in caso di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, la costituzione di un fondo obbligatorio di importo pari all’ammontare dei lavori.

Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Organizzazione storica dei proprietari di casa segnala, peraltro, come possa ritenersi rispettata la previsione costituendo il fondo in questione, per gradi, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, laddove ciò – ben inteso – trovi riscontro nelle modalità di pagamento previste nel contratto sottoscritto con l’impresa che esegue le opere. In questo modo – precisa la Confedilizia – non occorrerà precostituire l’intera provvista prima di dare avvio ai lavori (ma solo quella relativa al primo pagamento contrattuale previsto) e così via per successivi stati di avanzamento, con il duplice, positivo, effetto, da un lato, di facilitare l’applicazione della norma e, dall’altro, di garantire comunque il puntuale pagamento di quanto dovuto. Ad avviso dell’Ufficio legale della Confedilizia, la norma sulla costituzione del fondo non si applica, poi, ai lavori deliberati prima del 18 giugno, anche se iniziati dopo.

In ogni caso, la Confedilizia fa presente che la delibera che approvi le opere di manutenzione straordinaria o le innovazioni senza la costituzione del fondo, ovvero in mancanza, nel contratto di appalto, di una previsione che consenta la suddetta costituzione frazionata del fondo, sia da ritenersi annullabile (e non nulla), e quindi impugnabile solo entro un breve termine (30 giorni). La disposizione che disciplina il fondo – osserva, infine, Confedilizia – è norma derogabile da un regolamento approvato da tutti i condòmini.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede dell'Associazione Proprietari Casa- Confedilizia di Piacenza (Via Sant'Antonino n. 7, tel. 0523.327273 – fax 0523.309214. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it).

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