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Economia

Scarpa: «La fase di stallo del Consorzio di Bonifica favorisce il commissariamento»

L'intervento di Federico Scarpa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPiacenza

«Facciamo francamente fatica a “digerire” l'accordo Confedilizia - Legambiente, sia per la storia che ognuna di queste realtà porta con sé, sia per le diverse capacità tecniche e obbiettivi politici che, come in passato, davvero poco si conciliano. Che poi Tagliaferri e Foti chiudano il cerchio, intestandosi la "battaglia", il cui unico risultato a tutt'oggi, risulta di fatto l'intralcio di una legittima e libera consultazione elettorale degli organi statutari dell'Ente, la dice lunga sulle reali aspettative dei ricorrenti. Non vi è nulla di "storico" nella sentenza che rinvia le elezioni del CdA del Consorzio di Bonifica di Piacenza ma, come vedremo, volerla definire tale rappresenta soltanto un maldestro tentativo di "cavalcare" il momento. Nessun "buon senso", poiché non è con quello che si amministra la giustizia, nel trovare nel Covid-19 la debole giustificazione al rinvio. In questa vicenda abbiamo già esposto le nostre considerazioni e le motivazioni per cui, inizialmente concordi con il rinvio, abbiamo poi finito per rimanere gli ultimi difensori del diritto all'autonomia dell'Ente. Pertanto non esultiamo certamente di fronte ad una sentenza, che accettiamo, pur senza condividerne le conclusioni. Ci permettiamo di approfondire e sottolineare alcuni aspetti problematici sull'operatività della consultazione con voto elettronico dei quali avevamo già esposto la preoccupazione. Qualsiasi sistema o applicazione che consenta l'espressione di voto via internet, dovrebbe adottare tecnologie "blockchain" impenetrabili e presentare requisiti minimi di garanzia di:

- universalità, ed autenticazione (univoca identificazione) degli aventi diritto al voto;

- controllo della legittimità dell'effettivo diritto al voto, sia in proprio sia delegato, e dell'unicità dello stesso;

- difesa dalla possibilità di risalire al voto espresso dai singoli elettori;

- esclusione della conoscenza dei risultati parziali a seggi ancora aperti;

- efficace cifratura dei dati per l'integrità ed inalterabilità dei voti;

- segretezza e anomimato del voto.

Tutto questo in presenza di protocolli applicativi per:

- l'identificazione e l'accesso sicuro ed univoco alle operazioni di voto, - la verifica della regolarità dell’intero processo di voto e dell'assenza di manipolazioni,

- la dimostrazione che tutti i voti siano pervenuti,

- l'applicazione di un sistema di conteggio e scrutinio del voto

Problemi, quelli qui sopra accennati, che riteniamo degni di approfondimento da parte del giudice che ha emesso la sentenza, visto che per la complessità delle operazioni e la necessità di segretezza del voto l'"attuazione dell'articolo 18 dello Statuto" rischia di essere meno semplice da mettere in atto di quanto non ordinato. Quanto poi a farne diventare un caso nazionale, ci penseremmo due volte, visto che la Corte d'Appello di Bologna - cui certamente il Consorzio proporrà ricorso - rimetterà le cose al loro posto. Tutto il polverone sin qui sollevato dai ricorrenti non potrà che favorire il commissariamento dell'Ente e, con buona pace degli stessi, l'auspicata innovazione della gestione dell'Ente verrà rinviata a data da destinarsi».

Federico Scarpa

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