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Autocertificazione: a cosa serve e i documenti interessati

Che cos'è l'autocertificazione e quali sono i documenti che possono essere fatti in questo modo

I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personale non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata: il certificato di nascita, il certificato di stato di famiglia, il certificato attestante il titolo di studio (nei diversi gradi), l'autentica della copia, l'autentica di firma. I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio: il certificato di residenza, quello di stato di famiglia, il certificato di godimento dei diritti politici e iscrizione alle liste elettorali, il certificato di cittadinanza, gli estratti e le copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio. Devono essere comunque accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai gestori o esercenti pubblici servizi (Enel, Telecom, Gas, Acquedotto, Trasporti pubblici urbani e suburbani, poste, Ferrovie, esattorie…) i certificati presentati anche oltre i termini di validità (sei mesi) quando l'interessato dichiari, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non sono variate dalla data del rilascio. La firma non va autenticata. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali di cui all'art.26 della legge nr. 15/68.  

 

Autocertificazioni

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
La conseguenza di questi provvedimenti è un'agevolazione per il cittadino in quanto le pubbliche amministrazioni o gli esercenti dei pubblici servizi non possono esigere le corrispondenti certificazioni, ma sarà sufficiente esibire un documento. Nel caso in cui i dati del documento presentato non siano più aggiornati il cittadino può fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, o autocertificazione.
Mediante l'autocertificazione il cittadino può sostituire in modo definitivo, senza l'obbligo di presentarli in un secondo momento, tutti i certificati che riguardano:

la data e il luogo di nascita
· la residenza
· la cittadinanza
· lo stato civile
· lo stato di famiglia
· il godimento dei diritti politici e iscrizione alle liste elettorali
· l'esistenza in vita
· la nascita del figlio
· la morte del coniuge, del genitore e del figlio
· la posizione nei confronti degli obblighi militari
· l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
· spese effettuate, contributi ricevuti
· assolvimento obblighi contributivi
L'autocertificazione è fatta in carta semplice, è sottoscritta dall'interessato solo alla presenza del dipendente dell'ufficio pubblico addetto, non necessita dell'autentica della firma, può essere fatta contestualmente ad una domanda.
I certificati, estratti ed attestati necessari per iscrizioni scolastiche ed universitarie, per pratiche della motorizzazione, dei comuni, altri enti pubblici o dei gestori di pubblici servizi (Poste, Telecom, Enel, FF.SS) sono sostituiti dalle autocertificazioni.
Se inviati alla pubblica amministrazione con fax o altri mezzi informatici, certificati o documenti non devono poi essere spediti anche per posta. Nel caso non sia ritenuta sufficiente l'autocertificazione, o quando debba accertare la veridicità del contenuto, l'ente chiederà direttamente agli uffici interessati l'invio di certificati, senza scomodare gli utenti.

Autentiche
Non devono essere più autenticate le firme su domande di partecipazione a concorsi, esami o abilitazioni.
Le firme sulle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di pubblici servizi (Ferrovie, Poste, Telefoni ecc) non vanno più autenticate se la sottoscrizione avviene davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto o se il loro invio (anche per posta o fax) sia accompagnato dalla fotocopia, non autenticata, della carta d'identità (fronte e retro) non scaduta. Si segue la medesima procedura anche se le domande contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.


Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Le dichiarazioni possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti e di cui il dichiarante sia a conoscenza;
· È possibile dichiarare che le copie di una pubblicazione o di titoli di studio sono conformi all'originale. Nel caso di pubblici concorsi tale dichiarazione sostituisce, a tutti gli effetti, l'autentica della copia;
· Se la dichiarazione sostitutiva è contenuta all'interno di una domanda oppure è allegata o riconducibile ad una domanda e la firma viene apposta davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione, non necessita più l'autentica della firma;
· Le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare (per impedimento fisico o mentale) sono raccolte dal pubblico ufficiale senza la presenza di testimoni;
· I cittadini extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo quando si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di enti pubblici o da privati cittadini italiani.

Tratto da comune.conegliano.tv.it

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