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Aliquote e detrazioni Ici, tutte le informazioni per Piacenza

L'elenco completo delle aliquote e delle detrazioni Ici per Piacenza: tutte le informazioni

Elenco delle aliquote e delle detrazioni ICI approvate con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 7 febbraio 2008 e confermate.


ALIQUOTE ICI
• Aliquota maggiorata del 9,00 per mille per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
• Aliquota ordinaria del 7,00 per mille per i terreni e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti seguenti;
• Aliquota ridotta al 4,80 per mille relativamente a:
- unità immobiliari, classificate nelle cat. A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (o altro diritto reale) in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti (solo per le unità classificate nelle categorie A1, A8 e A9) ed affini fino al secondo grado ivi residenti che la utilizzano come abitazione principale;
- unità immobiliari di proprietà di persone fisiche locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
• Aliquota ridotta al 4,00 per mille relativamente a:
a) unità immobiliari di nuova costruzione e unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificate o classificabili nelle categorie catastali D/1 (opifici), D/7 ( fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività industriale), C/3 (laboratori per arti e mestieri) ed utilizzate direttamente dal proprietario per almeno tre anni, per l’esercizio della propria impresa prevedendo l’assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni od un soggetto in mobilità.

Il beneficio si applicherà ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano ultimati dopo la data di esecutività della presente deliberazione e a partire dall’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, come attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..


L’attività di impresa deve permanere per almeno tre anni a partire dall’effettiva apertura e deve comportare l’assunzione del personale prima citato.
Se l’attività viene interrotta prima del triennio, l’impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell’attività.
La domanda per il diritto dell’agevolazione ICI deve essere presentata alla data di inizio dell’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, contestualmente al possesso degli altri requisiti richiesti.


La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Titolare e presentata al Servizio Entrate – Viale P. Passeggio, 42 – Piacenza o inviata a mezzo posta raccomandata allo stesso Servizio del Comune di Piacenza.
Le imprese richiedenti le agevolazioni dovranno dimostrare, nel rispetto di quanto sopra, l’incremento occupazionale derivante dalla nuova assunzione delle unità lavorative in precedenza citate.


Il Servizio Entrate, a seguito della documentazione presentata, comunicherà l’accoglimento o meno della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, a tal fine farà fede esclusivamente la data apposta con il timbro di arrivo del protocollo generale, riservandosi ogni eventuale verifica sul possesso dei requisiti.
b) unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, Legge n. 431/98;
c) unità immobiliari concesse in locazione agevolata a studenti universitari (art. 5, comma 2, Legge n. 431/98).


• Aliquota ridotta al 3,00 per mille relativamente a:
- unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione, tramite “l’Agenzia dell’affitto per l’accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli”, a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 Legge n. 431/98.


DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
A) € 103,30 annui, per gli immobili – classificati nelle cat. A1, A8 e A9 - adibiti ad abitazione principale e per le abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;


DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ( CAT. A1, A8, A9) PER CATEGORIE PARTICOLARI
B) € 154,94 annui, quale detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi sotto indicati, individuati in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale della categoria di appartenenza:
- Pensioni con basso reddito:
possesso del solo appartamento abitato ed eventualmente annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l’appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare;
l’abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti, o da compiere, nel corso dell’anno 2011;
di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione, riferiti all’anno 2010, non superiori ai seguenti limiti:
- € 7.230,40 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;
- € 11.521,12 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone, pari al trattamento minimo rilevabile annualmente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
- Famiglie composte da 5 o più persone, all’01/01/2011 con i seguenti requisiti:
possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;
reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all’anno 2010, non superiore a € 25.822,84 annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di € 5.164,57 annui per ogni ulteriore componente.
- Titolari, alla data dell’01/01/2011, di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti.
- Nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità civile pari o superiore al 70% o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità sul lavoro o di guerra o per servizio pari al 50%, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non sia superiore ad € 25.822,24 annui imponibili IRPEF.

Le suddette agevolazioni sono usufruibili dietro presentazione, da parte del contribuente, di un’autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a € 154,94.
Detta autocertificazione dovrà pervenire al Comune - Servizio Entrate entro la scadenza prevista per il pagamento del saldo (16 dicembre).
I contribuenti che hanno inviato l’autocertificazione entro i termini indicati possono tener conto della maggiore detrazione di € 51,64 per l’anno di riferimento e per quelli successivi, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (D.L. N. 93/08)
1. Abitazione principale, intendendosi per tale quella nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente e nella quale c’è la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili costituiscono parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze così identificate: garage, i posti macchina coperti e scoperti (C/6, C/7), ancorchè distintamente iscritti in catasto, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta.
3. Ai sensi dell’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/92: le unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92: le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616 del 1977.
5. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è equiparata all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti fino al II grado.
 

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