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Elezioni comunali 2011

Elezioni comunali 2011: operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e cominciano non appena terminano le operazioni di voto

Le operazioni di scrutinio, sia in occasione del primo turno di votazione che del ballottaggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81). Le operazioni di scrutinio sono pubbliche a pena di nullità (Consiglio di Stato – Sezione IV, 22 giugno 2000, n. 3528). Nel corso dello scrutinio tutti i componenti l'Ufficio elettorale di sezione devono essere sempre presenti.

Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente riscontra se le schede non utilizzate per la votazione corrispondono al numero degli elettori che non hanno votato; tali schede sono inviate immediatamente al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale competente per territorio (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Le schede votate sono estratte dall’urna da uno scrutatore, scelto a sorteggio, che le consegna aperte al Presidente (articoli 63, comma 1, e 68, comma 1, del d.P.R. 570/1960). Questi enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi a favore del candidato presidente della provincia o del candidato sindaco (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132), quindi il voto di gruppo o di lista e la eventuale preferenza espressa.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente da quello dei voti di lista (articolo 68, comma 4, del d.P.R. 570/1960). I rimanenti due scrutatori e il segretario annotano separatamente i voti raccolti da ciascun candidato ed uno di questi enuncia a voce alta il totale dei voti raccolti a quel punto dal candidato (articoli 63, comma 2, e 68, secondo comma, del d.P.R. 570/1960). Chiuse le operazioni di scrutinio, il Presidente conta le schede votate e verifica la corrispondenza del loro numero con quello degli elettori che hanno votato (articoli 63, comma 3, e 68, comma 6, del d.P.R. 570/1960).

Compiute queste attività, il Presidente, una volta chiesto agli elettori presenti se conoscono motivi di ineleggibilità dei candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti (articolo 66, comma 1, del d.P.R. 570/1960), proclama i risultati, certificandoli nel verbale (articoli 66, comma 2, e 70, comma 1, del d.P.R. 570/1960). Spetta al Presidente, uditi gli scrutatori, pronunciarsi anche su tutte le contestazioni, le proteste e gli incidenti sollevati (articolo 54, comma 1, del d.P.R. 570/1960). La giurisprudenza ha ribadito anche che le istruzioni del Ministero dell’i nterno per le operazioni di scrutinio – nel Friuli Venezia Giulia del Servizio elettorale della Regione – non hanno carattere precettivo ma di mero ausilio, rimanendo in capo agli Uffici elettorali di sezione l’esercizio esclusivo dei poteri stabiliti dalla legge (T.A.R. Molise, 26 giugno 1996, n. 231).

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