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Il Comune non intende sospendere il dirigente Morsia

La replica dell’ente al Movimento 5 Stelle dopo la sentenza del Tar di Parma sul concorso per la direzione delle risorse operative: «Non siamo obbligati a sospenderlo, la vicenda si trascina da tempo non per l’ostinazione del Comune»

«La vicenda Mangiarotti/Comune di Piacenza è nota e si trascina da tempo non per l'ostinazione del Comune. Il Comune di Piacenza nel 2012 ha indetto una procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente a Tempo Determinato della Direzione Operativa Risorse. Procedura di selezione che si è conclusa  con il riconoscimento, da parte della Commissione esaminatrice, presieduta dalla dr.ssa R. Naverio, del dr. G. Morsia quale vincitore e secondo il dr. M. Mangiarotti. Quest’ultimo dopo aver impugnato l’esito della selezione avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza – con esito negativo - ha riassunto il ricorso davanti al TAR di Parma che, con sentenza depositata il 15.5.2014 immediatamente esecutiva, l’ha accolto.

Il principale motivo addotto dal TAR consisteva nella mancanza del possesso della pregressa esperienza quinquennale nel posto messo a concorso in capo al dr. Morsia che pertanto avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione.

Il Comune decise di appellare la sentenza avanti al Consiglio di Stato giacchè il dr.Morsia in realtà aveva svolto funzioni dirigenziali apicali per il periodo richiesto ancorchè l’assetto organizzativo dell’ente per effetto di riorganizzazione interna avesse subito una modifica di denominazione sostituendo “Direzione Operativa” a quello che in precedenza era definito “Settore”.

Il Consiglio di Stato – nel dicembre scorso - ha accolto parzialmente l'appello del Comune stabilendo che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere riconvocata e che ad essa sarebbe spettato esprimere una valutazione sul possesso dei requisiti in capo ai concorrenti. La Commissione si è riunita ed ha confermato, motivandolo, l'esito precedente.

[In caso di esito sfavorevole il Comune avrebbe dovuto assumere il dr. Mangiarotti con contratto di Dirigente a tempo determinato (con durata pari a quella del mandato del sindaco) della Direzione Operativa Risorse e risarcire al medesimo la differenza tra la retribuzione di posizione che il ricorrente percepiva dal Comune (Broni) presso cui prestava servizio e la retribuzione corrisposta dal Comune di Piacenza per la posizione dirigenziale per cui è causa, calcolata dal 1 gennaio 2013 alla data di effettiva assunzione dell’incarico, da parte del ricorrente, presso il Comune di Piacenza.]

Sulla base di tale esito il Comune ha adottato gli atti conseguenti confermando il dr. Morsia nella posizione dirigenziale, che nel frattempo aveva continuato (e continuerà) ad occupare in virtù di un contratto individuale di lavoro di tipo privatistico. Successivamente il dr. Mangiarotti ha impugnato anche questi atti avanti al TAR di Parma che, con ordinanza emessa dallo stesso collegio che aveva emesso la prima sentenza, ha  disposto la sospensiva degli atti impugnati fissando a  gennaio 2016 la decisione nel merito.

Il dr. Mangiarotti, tramite i propri legali, ha comunicato al Comune di essere in attesa di convocazione per assumere servizio. Il Comune ritiene che una pronuncia in sede di “sospensiva” non può di per sé obbligare l’Ente ad adempiere.  Al momento è in corso di valutazione l’appello cautelare al Consiglio di Stato, cui seguirà l’ulteriore fase di merito avanti il TAR e – visto l'orientamento - non è da escludersi un ulteriore passaggio al CdS per giungere alla valutazione finale sulla legittimità della valutazione della Commissione seguita all’accoglimento dell’appello del Comune sulla prima decisione del TAR. Difettano quindi i presupposti minimi per instaurare un rapporto contrattuale che la legge configura in termini fiduciari.  A nostro avviso il TAR, anche in quest’ultima occasione, è fuoriuscito dall’ambito dei suoi poteri di sindacato di mera legittimità, arrivando a sostituirsi alla Commissione nella valutazione dei presupposti per il conferimento dell’incarico.

Appare cioè reiterato l’errore già compiuto nella prima fase del contenzioso e già oggetto di pronuncia favorevole per il Comune in sede di giudizio d’appello.Il dr. M. Mangiarotti ha partecipato anche alla selezione di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato del posto di Dirigente del Sociale risultando unico candidato ammesso. Il colloquio si è svolto il 28.11.2014. L'esito è stato negativo. Anche tale esito è stato impugnato avanti al TAR di Parma.

L' Avvocatura Comunale non ha svolto alcun ruolo nella vicenda Mangiarotti se non la predisposizione degli atti di incarico a difesa ad un legale esterno, l'avvocato Umberto Fantigrossi, come richiesto dall'Amministrazione. E' il legale incaricato che sta consigliando come operare all'Amministrazione e gestisce l'intera vicenda.

A coloro i quali ritengono che il Comune avrebbe forse dovuto acquietarsi di fronte alla prima sentenza e ritengono inutile o costoso insistere e reiterare appelli, si domanda per quale ragione in uno Stato di diritto esista anche questa possibilità? Forse, verrebbe da dire, in base al principio di legalità, ma ci si rende conto che per taluni questo è un terreno impervio se non ignoto».

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