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Venerdì, 19 Aprile 2024
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La Corte dei Conti: «I tagli delle risorse alle Province sono insostenibili»

La Corte dei Conti è intervenuta di recente sulla finanza delle Province e delle Città Metropolitane con una importante presa di posizione. La corte ha infatti depositato pochi giorni fa, presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, un documento sull’argomento

La Corte dei Conti è intervenuta di recente sulla finanza delle Province e delle Città Metropolitane con una importante presa di posizione. La corte ha infatti depositato pochi giorni fa, presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, un documento sull’argomento nel quale sottolinea come i tagli sulle Province, imposti negli ultimi anni, siano insostenibili, lesivi dell’autonomia costituzionalmente tutelata degli enti e tali da comprometterne gli equilibri finanziari e la possibilità stessa di erogare i servizi di competenza. Il documento integrale, pubblicato sul sito Upi www.upinet.it, evidenzia le questioni più rilevanti che emergono dall’analisi della magistratura contabile. Nel documento si ricorda che le Province sono titolari di importanti funzioni amministrative, con proprie entrate che dovrebbero consentire di finanziare integralmente tali funzioni. Cosa che invece è impedita dal prelievo di risorse oggi effettuato dallo stato a seguito della legge di stabilità del 2015 e di altri provvedimenti degli anni precedenti. Nei giorni scorsi l’Unione Province d’Italia ha incontrato il Presidente della Repubblica, anche nella sua veste di Garante della Costituzione, per presentare il proprio appello per una soluzione urgente del problema, che coinvolge tutte le Province italiane. L’Upi ha chiesto che il Governo affronti la questione con un decreto-legge che stanzi risorse aggiuntive a favore dei servizi essenziali delle Province e restituisca autonomia organizzativa e finanziaria a questi enti. 

Estratto dell'audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane. Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

....“L’interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma.

….“posto che, sotto il profilo ordinamentale, all’attuale assetto può riconoscersi una stabilità non condizionata, non può dirsi altrettanto per quello che riguarda gli assetti gestionali e funzionali, le cui modifiche pure sono state sostanzialmente anticipate rispetto alla scansione dei tempi che normalmente impongono le complesse fasi procedimentali di riforma di sistema. In questo caso si è determinata un’oggettiva condizione di precarietà che incide sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati dalla riforma”…

….”Infatti non sembra opinabile che dal progetto di riforma e dall’obiettivo di riassetto e razionalizzazione dei livelli di governo locale siano derivate norme che hanno inciso sull’autonomia delle Province. Ciò vale per l’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha fatto divieto alle Province di effettuare determinate tipologie di spese e di procedere ad assunzioni di personale nei diversi profili disciplinati dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione; così come per le altre misure di riduzione delle dotazioni organiche, di cui al successivo comma 421, che ha proporzionato riduzioni e limitazioni di spesa al nuovo assetto delle funzioni.. “

… “Con il venir meno, dunque, della «programmata soppressione delle province», almeno nel medio termine, sembra imporsi la necessità che, nelle politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 che dall’art. 118 Cost. come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e fondamentali e funzioni conferite – non risenta più degli effetti di questa prospettiva condizionata.

….“Per le funzioni fondamentali rimane, invece, la necessità di rivedere la coerenza e la congruità delle misure finanziarie adottate nell’ambito dell’intrapreso progetto di riforma, con le esigenze immediate delle amministrazioni provinciali.

E ciò con riguardo al grave deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei al sistema regolativo della finanza locale”….

…. “Anche i dati relativi alle gestioni in dissesto ed  in c.d. predissesto offrono significativo riscontro a quanto rappresentato circa gli effetti pregiudizievoli prodotti, per un verso, dalle plurime manovre di finanza pubblica che hanno interessato il comparto e, per altro verso, dalla situazione di precarietà connessa all’incerta attuazione del processo di riordino istituzionale”….

…”Così come la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015)”….

…”Ancora più cogente sovviene il richiamo alla violazione dell’art. 3 Cost causato dall’inadeguatezza dei servizi per l’insufficienza delle risorse: «profilo di garanzia (che) presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali» (sentenza n. 10/2016)”….

…”Si tratta di principi che inducono a ritenere prioritaria una ricognizione, a legislazione vigente, delle esigenze per il funzionamento delle Province.

Detti Enti nella cornice delle proprie responsabilità istituzionali e nel quadro delle proprie attribuzioni, devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori, sempre nell’ottica della massima razionalizzazione dell’uso delle risorse.”

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