rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Politica

Polledri: «La Fondazione non diventi il Circolo del Golf»

Lettera aperta di Massimo Polledri (Lega Nord) sulla modifica dello Statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il consigliere del Carroccio ha presentato una risoluzione urgente depositata

«Recentementesi è aperto – spiega Massimo Polledri della Lega Nord - un interessane dibattito sulla Fondazione e su una, sembra, prossima revisione dello Statuto. A tal fine ho depositato una mozione in Consiglio che allego. Non è un dibattito di lana caprina attestato che la Fondazione ha distribuito circa 70 milioni di euro negli ultimi dieci anni sul territorio di Piacenza e Vigevano e che svariate attività di volontariato, sociali e culturali si mantengono grazie al patrimonio custodito speriamo con un giusto mixdi prudenza e redditività . Come Presidente della Commissione Welfare del Comune di Piacenza ho apprezzato la disponibilità del Presidente Massimo Toscani a relazionare sui progetti di cui abbiamo apprezzato il raccordo con le realtà istituzionali e di volontariato e l’avanguardia dei contenuti.

I fautori delle modifiche dello Statuto sostengono che va rafforzata la “componente privata” e che il terzo settore e le Università ed il Nicolini vadano tenuti fuori dal Consiglio  o ridimensionati. Si dovrebbero togliere rappresentanti dei Comuni e della Provincia, aumentando invece i privati cooptati dal Consiglio. Ma come si fa ad escludere che i destinatari finali delle erogazioni o, più genericamente, delle attività poste in essere da tali organismi, abbiano anch’essi una aspettativa tutelata, preposta alla verifica della correttezza dell’operato complessivo dell’ente? La linea di demarcazione tra ente pubblico o privato, oggi, risulta sempre meno netta e chiara; del resto l’ultima disciplina delle fondazioni bancarienel recepire gli indirizzi della Corte Costituzionale ha abrogato il precedente regolamento 2 agosto 2002, n. 217 e ha ridefinito le regole attinenti l’attività istituzionale riportandola nella logica del D.Lgs. 153/1999 - attuativo della riforma “Ciampi” - confermando il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria con il riconoscimento della loro funzione di raccordo con gli Enti locali e con la società civile, tenuto conto del loro radicamento sul territorio di riferimento, nonché della natura della loro attività programmatica ed erogatrice.

Se le Fondazioni hanno quindi ruolo di raccordo con gli Enti locali trovo difficilmente sostenibile la tesi di ridurre la rappresentatività degli Enti. Togliere un posto o due dei Comuni, (uno del Capoluogo, uno della Provincia ed uno di Vigevano) nel Consiglio di Indirizzo costituisce un atto “contra legem” perché mutila significativamente l’ “adeguata rappresentanza della componente degli Enti pubblici”. Si parla poi di ridurre la rappresentanza della Università del Politecnico (pare resti la Cattolica) e del Conservatorio, il Nicolini.

La parte Universitaria è considerata pubblico o privato? Difficile immaginare che non si mutili la rappresentanza del mondo della cultura, scuola e ricerca…Sarebbero invece considerati “pubblico” i  tre rappresentanti della Camera di Commercio (ma non si fonde con Parma e Reggio). Non rappresentano invece iprivati neanche rappresentativi della realtà locale come prevede la giurisprudenza? E sappiamo che magari non rappresentano neanche tutte le associazioni produttive…. Pare che “La Ricerca” si sia salvata in corner e che Vigevano non abbia gradito… Questo, almeno quello che risulta. La prevalenza e l’autoriferenzialità del Consiglio che emerge si capisce dalla proposta di elevare il numero dei cooptati da tre ad addiritura quattro.

A che titolo i cooptati, faccio fatica a capirlo; si pensa che chi conferisce non metta persone all’altezza? Devono essere tirati fuori dal cilindro? O forse si vuole consolidare nelle mani di poche sigle la maggioranza e l’orientamento della gestione e quindi delle erogazioni della Fondazione. Passare da venti rappresentanti a diciotto non rappresenta un passaggio determinante; se si vuol risparmiare si incida sul gettone di presenza. Ma non si trasformi il Consiglio di Indirizzo della Fondazione in un circolo del Golf.

E non si incida sulle incompatibilità magari mettendo in discussione il non profit (ho citato sopra le sentenze che invece lo motivano) e alleggerendo la posizione di possibili conflitti di interesse di privati consiglieri. Il protocollo tra Fondazioni ed ACRI va in questa direzione. La democrazia e gli indirizzi degli enti locali che ne conseguono sono ancora oggi una legittimazione insostituibile per la attività delle Fondazioni. Nessun Consiglio Comunale avrebbe investito soldi del Comune in una Banca di Gibbuti e ne avrebbero comunque risposto in prima persona i Consiglieri votanti. Cosa che non è avvenuta per la trasparente Fondazione. Dove ancora adesso non si sa se vi sia una delibera né chi la abbia votata». 

LA MOZIONE URGENTE PRESENTATA DA POLLEDRI

Il Consiglio Comunale,

appurato che il Consiglio Generale intende modificare lo Statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano modificandone la rappresentanza e i parametri della incompatibilità

Premesso che:

la Fondazione ha distribuito circa 70 milioni di euro negli ultimi dieci anni sul territorio di Piacenza e Vigevano e che svariate attività di volontariato, sociali e culturali si mantengono grazie al patrimonio custodito con un giusto mix  di prudenza e redditività .

il Consiglio Comunale e la Commissione Welfare hanno apprezzato la disponibilità del Presidente Massimo Toscani a relazionare sui progetti realizzati e progettati con il raccordo delle realtà istituzionali e di volontariato

la consistenza del patrimonio e lo stato degli investimenti sono stati spesso oggetto di discussione in Consiglio e hanno suscitato numerose polemiche che hanno avuto rilevanza anche sui media nazionali

lanatura delle fondazioni di origine bancaria, è un tema che, tra contraddizioni e ripensamenti, ha sollevato numerosi quesiti ed ha conosciuto numerosi interventi normativi ed interpretazioni e giudizi della Corte Costituzionale e della Cassazione

Nel 1990 la legge “Amato”, recante “ Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico”, stabilì la scissione dell’azienda bancaria conferita a società di nuova costituzione (sotto forma di fondazione) cui la riforma attribuiva il compito di proseguire le originarie funzioni non creditizie e di utilità sociale, quali la ricerca scientifica, l’istruzione, l’arte, e di conservare il controllo sulle banche scorporate con riguardo alla partecipazione.

In virtù della legge Amato, quindi, i pacchetti azionari delle aziende bancarie vennero affidate ad enti pubblici, i c.d. “enti conferenti”.

Dopo pochi anni, il timore che i nuovi enti fossero guidati più dalla politica che dalle logiche di mercato, condusse alla perdita, per le fondazioni, della garanzia del controllo sulle banche; tutto questo innescò il dibattito sull’incerta natura riservata agli enti conferenti palesemente esplicitata dal decreto 356/90.

Il dibattito sfociò nel decreto legislativo 153/99 al fine di separare le Banche dalle Fondazioni e fissare un regime civilistico. Le fondazioni bancarie vennero dunque delineate come enti di diritto privato nel settore no profit, non essendo più loro consentito né di svolgere il ruolo di holding di partecipazione bancaria, né di assumere il controllo di imprese. Si valorizzava, dunque, l’affermazione contenuta nell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 153/99 per cui le fondazioni bancarie previste senza scopo di lucro sono dotate di piena autonomia statuaria e gestionale.

Dopo appena qualche anno, nacque un caos interpretativo alimentato da un emendamento al decreto 153/99 seconda lettura della finanziaria del 2002. Concedendo agli enti locali una prevalente rappresentanza nell’ambito dell’organo di indirizzo, ci si è chiesti se si andasse a “pubblicizzare” un intero settore del no profit.

In seguito si arrivò all’intervento della Corte Costituzionale che si pronunciò nel settembre del 2003. Le sentenze 300 e 301 dichiararono senza equivocità la natura di enti privati delle Fondazioni soggette, dunque, alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Inoltre, i giudici delle leggi riconobbero l’incostituzionalità delle norme che assegnavano la maggioranza negli organi di indirizzo ai rappresentanti di enti pubblici stabilendo che la prevalenza debba essere attribuita ad enti espressivi della realtà locale indipendentemente dalla loro natura di enti pubblici o privati.

La Corte infatti prevedeva che i destinatari finali delle erogazioni o, più genericamente, delle attività poste in essere da tali organismi, avessero anch’essi una aspettativa tutelata, preposta alla verifica della correttezza dell’operato complessivo dell’ente

Valutato che :

la linea di demarcazione tra ente pubblico o privato, oggi, risulta sempre meno netta e chiara; del resto l’ultima disciplina delle fondazioni bancarienel recepire gli indirizzi della Corte Costituzionale ha abrogato il precedente regolamento 2 agosto 2002, n. 217 e ha ridefinito le regole attinenti l’attività istituzionale riportandola nella logica del D.Lgs. 153/1999 - attuativo della riforma “Ciampi” - confermando il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria con il riconoscimento della loro funzione di raccordo con gli Enti locali e con la società civile, tenuto conto del loro radicamento sul territorio di riferimento, nonché della natura della loro attività programmatica ed erogatrice.

Afferma convintamente che

  • con riferimento all’attuale quadro normativo l’attesa del Consiglio è che si pervenga ad uno Statuto e ad una rappresentanza  che tenga conto e dia attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che vede l’intervento della Fondazione  sussidiario all’iniziativa di Associazioni ed Enti nel perseguimento di finalità di carattere generale.

L’importanza del Terzo settore èstato riconosciuto in più occasioni dal Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea.

  • è insostenibile la tesi di ridurre la rappresentatività degli Enti locali nella revisione dello Statuto .

Togliere rappresentatività di Comuni e Provincianel Consiglio diIndirizzo costituisce un atto “contra legem” perché mutila significativamente l’ “adeguata rappresentanza della componente degli Enti pubblici”.

  • Il regime di incompatibilità dei Consiglieri sia coerente con le linee dell’accordo tra Fondazioni e ACRI

Esprime parere contrario:

  • a ridurre la rappresentanza della Università del Politecnicoe del Conservatorio, il Nicolini

  • alla cooptazione di soggetti esterni alla rappresentanza indicata dagli enti conferenti

  • all’aumento dei rappresentanti della Camera di Commercio che, tra l’altro sarà non più rappresentativa solamente di Piacenza

impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio

a sostenere l’orientamento del Consiglio presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano

ainoltare copia della presente Risoluzione ai componenti il Consiglio generale e al Presidente della stessa

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Polledri: «La Fondazione non diventi il Circolo del Golf»

IlPiacenza è in caricamento