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Referendum, Unione Giuristi Cattolici Italiani: «Testo con gravi carenze»

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Piacenza ritiene di dover esprimere "un giudizio sulle riforme proposte il cui testo, dal punto di vista strettamente tecnico – giuridico, appare affetto da gravi carenze intrinseche"

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Piacenza, a fronte di una martellante propaganda (dai toni spesso più politici che tecnici, che disorientano l’elettorato), ritiene di dover sprimere un  giudizio sulle riforme proposte il cui testo, dal punto di vista strettamente tecnico – giuridico, appare affetto da gravi carenze intrinseche, sintetizzabili come segue. 

Dal bicameralismo perfetto al bicameralismo caotico. La disciplina della formazione delle leggi, che si limita a modificare, senza cancellarla, la “navetta” Camera-Senato, è cosi confusa che non si sa bene quanti siano i tipi di procedimento previsti (tre con sei varianti? quattro con cinque varianti? nove? dieci?). Manca anche un efficace meccanismo di soluzione degli inevitabili conflitti di competenza che sorgeranno tra i due rami del parlamento.

La difficile composizione e la incerta rappresentatività del Senato. Non è chiaro come la composizione del Senato, formato da consiglieri regionali e sindaci in carica, debba rispettare “le scelte espresse dagli elettori”, poiché manca l’affermazione espressa del principio di rappresentanza o, quantomeno, di tutela delle minoranze. Si tratta di una lacuna grave, che permette, all’interno del Senato, lo stravolgimento dei rapporti di forza e l’alterazione della rappresentatività dei corpi elettorali regionali.

Il (dis)funzionamento del Senato. I consiglieri regionali e sindaci in carica, oltre al “ dovere di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni” (art. 64), hanno il dovere di svolgere le funzioni dell’ufficio pubblico al quale sono stati eletti. Ciò determinerà la certa impossibilità di presenziare a tutte le sedute del Senato, paralizzandone il regolare funzionamento.

La disfunzionalità del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica. Il nuovo art. 83 modifica le maggioranze necessarie per la elezione del Presidente della Repubblica in modo tale da renderne possibile il “blocco”, anche per lungo tempo, da parte delle minoranze, senza prevedere meccanismi risolutivi dell’impasse.

La indeterminazione dei confini delle competenze legislative. Nella riforma compare la cosiddetta “clausola di supremazia statale”, che consente allo Stato di legiferare in ogni materia, anche se di competenza regionale, in nome della tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica e dell’interesse nazionale. Ma la scomparsa della legislazione concorrente, pur sussistendo numerose materie di interesse comune, unita alla insufficienza dei criteri costituzionali di ripartizione delle competenze, è destinata a suscitare un ampio contenzioso fra lo stato e le regioni

Una riforma zoppa. La riforma costituzionale non è in grado, per insormontabili ragioni tecnico-giuridiche, di incidere sugli statuti delle Regioni speciali e, quindi, non se ne occupa: ma ciò comporta incoerenze fra le nuove norme e la clausole dell’autonomia speciale che continua ad essere attribuita ad alcune regioni e alle province autonome.

Un nuovo centralismo statale. La riforma modifica il rapporto stato-regioni e, più globalmente, l’ordinamento regionale, proponendo un modello di tipo tendenzialmente regionalistico, in sostituzione di quello (tendenzialmente) federalistico oggi vigente. L’esaltazione delle competenze statali in alcune materie sensibili (la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti locali, l’urbanistica, ecc.), e il depotenziando delle garanzie dell’autonomia legislativa regionale rende quest’ultima decisamente vulnerabile.

Alterazione dell’equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo. La attuale legge elettorale assegna una solida maggioranza in Parlamento, alla Camera, ad un solo partito. La circostanza, considerata unitamente al potere del Governo di ordinare i lavori parlamentari (nuovo art. 72), prefigura una funzione del Parlamento subalterna all’Esecutivo, per cui il primo diviene il braccio operativo del secondo sul versante della produzione legislativa, mentre viene depotenziata la funzione di controllo del Parlamento sulle attività del Governo e sulle politiche che esso promuove, con significativa compromissione del ruolo politico ed istituzionale della opposizione.

La costituzionalizzazione delle politiche dell’Unione europea. In aggiunta al già esistente obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, la riforma prevede che la legge fondamentale circa i rapporti tra l’Italia e l’Unione europea – che va considerata legge costituzionalmente necessaria – preveda anche il rispetto dei vincoli derivanti dalle “politiche” dell’Unione (art. 70, comma 1), introducendo un vincolo ulteriore rispetto a quelli sinora già noti.

Una riforma “prendere o lasciare”. La riforma tocca tantissimi temi, molto diversi tra loro; ma non è possibile approvare ciò su cui si è d’accodo, e respingere il resto. Per esempio, chi è favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari o all’abolizione del CNEL, deve accettare anche il bicameralismo caotico, il (dis)funzionamento del Senato, il nuovo meccanismo di elezione del presidente della repubblica, la costituzionalizzazione delle politiche dell’Unione europea, e così via. La riforma si deve prendere in blocco, o tutto o niente.

In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, la Unione Giuristi Cattolici di Piacenza, fermo restando il diritto di ciascun cittadino di decidere il proprio voto (che rimane una scelta personale conseguente ad opportuna riflessione) alla luce delle conseguenze politiche ed economiche che seguiranno la vittoria del sì o del no, esprime un giudizio complessivamente negativo sulla qualità tecnico – giuridica della riforma e sulla funzionalità del sistema costituzionale che essa produrrebbe.

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