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Martedì, 26 Settembre 2023
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Rigettato il ricorso di Rossetti Market, il giudice: «La guardia di finanza ha agito correttamente»

Covid-19. Violando l'ordinanza della Regione Emilia Romagna aveva tenuto aperto il centro commerciale, le fiamme gialle lo avevano multato e chiuso cinque giorni, poi il ricorso e il conseguente rigetto del tribunale

Rigettato il ricorso di Rossetti Market nei confronti del ministero dell’Economia, Guardia di Finanza (Tenenza di Fiorenzuola) e della Regione Emilia Romagna e revocato anche il provvedimento del Tribunale del 18 novembre e che disponeva la sospensione cautelare del processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 16 novembre, relativo alla chiusura per 5 giorni. E' terminata così la vicenda che ha visti coinvolti il centro commerciale di Alseno e le Fiamme Gialle, a mettere la parola fine il 7 gennaio il giudice Maddalena Ghisolfi. Tutto è iniziato il 14 novembre 2020 quando i militari, nel corso delle attività di verifica del rispetto delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano multato e chiuso il Rossetti Market  in quanto, violando l'ordinanza della Regione Emilia Romagna, aveva tenuto aperto il centro commerciale. A quel punto l'ufficio legale dell'attività commerciale aveva presentato ricorso, il 7 gennaio il rigetto da parte del tribunale.

Il Ministero Finanze, difeso dall'avvocatura dello Stato, chiedeva di non accogliere il ricorso di Rossetti. Il ministero, tra l’altro, sostiene che la chiusura del negozio era già stata contestata il giorno della verifica, il 14 novembre. E Rossetti lo sapeva. La riapertura del verbale il 16 serviva, secondo gli avvocati dello Stato, "a fornire alla parte ulteriore garanzie a sua tutela, portandola a conoscenza delle corrette modalita? di pagamento, nonche? di attuazione dei diritti di difesa, oltre all’indicazione del periodo di esecuzione della sanzione amministrativa gia? elevata in data 14.11.2020". Per il ministero, poi, c’era il difetto di giurisdizione del Tribunale, in quanto quella sanzione l’avrebbe dovuta giudicare l’Autorità giudiziaria amministrativa.

Il giudice Ghisolfi ha respinto il difetto di giurisdizione, ma ha anche rigettato il ricorso di Rossetti. Se è vero che la Finanza aveva già disposto la chiusura il giorno del verbale è anche vero, secondo il giudice, che il verbale di due giorni dopo "ha avuto esclusivamente una finalita? integrativa, laddove ha fornito a parte ricorrente informazioni utili a sua tutela, in particolare rispetto alle corrette modalita? di pagamento e di attuazione dei diritti di difesa, oltre all’indicazione del periodo di esecuzione della sanzione amministrativa (la chiusura temporanea di 5 giorni, nda). La Finanza ha operato in modo corretto, anche se è intervenuto di nuovo dopo due giorni, perché la finalità del Dpcm era quella di “quella di evitare la continuazione o la reiterazione della violazione accertata". Il giudice chiarisce in modo più semplice: "Detto in altri termini, non risulta indispensabile, ovvero imposto dalla norma, che il giorno di decorrenza venga individuato nel giorno stesso dell’accesso ispettivo". 

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