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Martedì, 23 Aprile 2024
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«Rizzotto non voleva ucciderla, ma il suo comportamento ne ha determinato la morte»

Pubblicate le motivazioni della sentenza, emessa dalla Corte di assise di Piacenza, che ha condannato il 37enne a 11 anni per la morte di Daniela Puddu avvenuta a Fiorenzuola il 14 giugno del 2014

Dario Rizzotto non voleva gettare Daniela Puddu dalla finestra, né tantomeno sarebbe stato in grado di farlo fisicamente sollevandola di peso. «L’evento morte seguito alla precipitazione della vittima si pone senza dubbio come prodotto della specifica situazione di pericolo generata dall'imputato con la sua condotta intenzionalmente aggressiva, e la defenestrazione della vittima non risulta estranea all'area del rischio attivato con l'azione lesiva iniziale, posto che l'imputato era perfettamente in grado di percepire». 
Insomma, se Rizzotto non si fosse dimostrato così violento, Daniela Puddu non sarebbe salita sul davanzale della finestra per inscenare un gesto dimostrativo di suicidio che però non voleva attuare. Ma che alla fine le è risultato purtroppo fatale.

E’ questo in sintesi il pensiero dei giudici della Corte di Assise di Piacenza che lo scorso 1 dicembre hanno condannato il 37enne a 11 anni di reclusione per la morte della donna avvenuta in viale Illica a Fiorenzuola la sera del 14 giugno del 2014.
L’analisi che ha portato la corte a condannare l’uomo per omicidio preterintenzionale - mentre invece la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 22 anni per omicidio volontario - è ben delineata all’interno delle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate in questi giorni.

Scrivono i giudici piacentini: «Sembrerebbe di capire che, a differenza di quanto indicato nel capo di imputazione, nel quale si parla di spinta della donna, l'accusa pubblica pensi al sollevamento fisico del corpo della donna ed alla sua repentina defenestrazione. Tale evenienza rimane tuttavia, ad esito dell'istruttoria dibattimentale, al livello di una congettura indimostrata, trovando anzi smentita nella peculiare posizione in cui sono stati rinvenuti l'anello di congiunzione e la collana in argento, che indicano una collocazione della vittima in piedi sul davanzale e non sul pavimento della stanza, rendendosi comunque piuttosto difficile immaginare che una persona alta 168 cm del peso di 50-55 chili, possa essere sollevata da un uomo di media corporatura fisica e scaraventata fuori da una finestra collocata in una posizione decisamente poco accessibile per profondità e per altezza dal pavimento con il termosifone posto immediatamente sotto un davanzale di particolare spessore».

«In ogni caso la prospettazione dell'omicidio volontario nei termini proposti dal pubblico ministero nella discussione finale non è assistita dal necessario compendio probatorio, che arriva a dimostrare la sussistenza di una lite furibonda tra i due conviventi nei frangenti precedenti la precipitazione della donna, rimanendo invece confinata nel novero degli accadimenti teoricamente possibili, piuttosto che in quelli ragionevolmente certi, l'intenzionale defenestrazione di Daniela Puddu da parte dell'imputato».

«Il perimetro dell'omicidio preterintenzionale è dunque delimitato alle situazioni in cui possa ritenersi esclusa in capo all'autore ogni forma di volontà, anche eventuale o indiretta, dell'evento mortale, ma richiede che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti diretti a percuotere e ledere e l'evento letale, senza tuttavia necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente».

«L’attualità di una lite furibonda innescata probabilmente dalla gelosia accecante di Dario Rizzotto ovvero dalla sua frustrazione per aver subito l'intimazione di lasciare la casa, dà perfettamente conto del contesto di violenza in cui si è avverata la caduta della donna dalla finestra, sul cui davanzale era salita a scopo dimostrativo, forse presumendo di poter frenare in tal modo l'aggressività del compagno, che ha invece continuato nel suo comportamento di sopraffazione violenta, ancora strappandole la catena in argento nell'istante in cui, per qualche ragione non oggettivamente individuabile, la Puddu precipitava nel marciapiede sottostante trovando la morte».

«Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per ritenere provata la responsabilità penale di quest'ultimo a titolo di omicidio preterintenzionale in ordine alla causazione involontaria del decesso di Daniela Puddu, determinandosi per la precipitazione seguita all'intenzionale attività lesiva ascrivibile all'imputato.
Si è dunque trattato di una situazione evoluta oltre le intenzioni della vittima (che non aveva alcun reale proposito di suicidio) e dello stesso imputato (che non è provato volesse la soppressione fisica della compagna) in cui l’evento letale che si è verificato è verosimilmente frutto di una errata valutazione di quella contingenza da parte dei protagonisti, pur tuttavia è fisiologicamente collegato all'attentato all'integrità fisica della donna da parte del Rizzotto».

«È infatti dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza di condotte dolose dello stesso imputato volte a commettere reati di percosse e lesioni. È del tutto evidente che la Puddu, se non avesse dovuto subire il manifesto intento aggressivo del suo compagno e non avesse temuto per la sua incolumità, non si sarebbe accinta a salire sul davanzale della finestra e dunque non sarebbe precipitata».

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