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Venerdì, 26 Aprile 2024
Norme, diritto e dintorni

Norme, diritto e dintorni

A cura di Avv. E. Bottoni, M. Fendi, L. Ruscio

Il biotestamento è legge: ecco come fare

La Legge 219 del 22 dicembre 2017 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ha apportato importanti novità nel rapporto medico-paziente, vediamo i punti fondamentali in estrema sintesi

La Legge 219 del 22 dicembre 2017 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ha apportato importanti novità nel rapporto medico-paziente, vediamo i punti fondamentali in estrema sintesi.

In primo luogo occorre chiarire che la legge non prevede e non legittima né l’eutanasia attiva diretta che si ha quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte; né il suicidio assistito che si ha quando il medico si limita a prescrivere il farmaco letale su richiesta diretta del paziente e consiglia le modalità di assunzione ma non pone in essere un intervento diretto di somministrazione.

La legge valorizza il consenso informato prescrivendo che nessun trattamento sanitario, compresa la nutrizione e la idratazione artificiali, possa essere iniziato o continuato senza il consenso del paziente che ha diritto di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie e degli esami diagnostici, nonché in merito alle conseguenze di un eventuale diniego. Il consenso informato può essere sempre revocato e viene stabilito il principio secondo cui ogni persona maggiorenne, ovviamente capace di intendere e di volere, ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario.

Il paziente può anche rifiutare di ricevere queste informazioni e all’uopo incaricare un familiare o una persona di fiducia per assumerle ed esprimere il consenso in sua vece che, in ogni caso, deve essere dato in forma scritta o videoregistrata e viene conservato nella cartella clinica del paziente.

Con riguardo ai minori, il consenso viene espresso o rifiutato dai genitori o dai tutori, ma il minore deve comunque essere messo in condizione di esprimere la propria volontà tenendo conto della sua età e maturità.

Per l'interdetto il consenso è espresso dal tutore sentito l'interdetto, sempre nel rispetto della dignità della persona. Mentre l’amministratore di sostegno esprime o rifiuta il consenso per il beneficiario tenuto conto della volontà di quest’ultimo.

La legge interviene anche in merito alla terapia del dolore. Il medico infatti può accompagnare il paziente nelle sofferenze con la terapia del dolore o la sedazione anche se questi ha rifiutato il trattamento terapeutico. A fronte però di malattie dall’esito infausto e nell’imminenza della morte, il medico deve astenersi dal porre in essere trattamenti terapeutici sproporzionati ed irragionevoli intesi come quelli che non avranno possibilità di migliorare le condizioni del paziente. Pertanto, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore con il consenso del paziente. Anche il ricorso a tale ultima terapia ed il rifiuto della stessa devono essere annotati nella cartella clinica.

La legge prevede che ogni persona capace di intendere e volere, in previsione di una sua futura incapacità di autodeterminarsi e comunicare con il mondo esterno, possa esprimere anticipatamente le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Il paziente anche in tal caso, indica una persona di fiducia che lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, devono esser redatte in forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o scrittura semplice consegnata all’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente o presso le strutture sanitarie e sono rinnovabili, revocabili e modificabili in ogni momento.

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