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Economia

Etichetta: in vigore l'identikit nutrizionale degli alimenti

Cambia l’etichetta, dove è ora obbligatorio indicare, calorie, zuccheri, grassi e sale. L'intervento di Coldiretti

Scatta l’obbligo della dichiarazione nutrizionale sull'etichetta degli alimenti che si applica a tutti i prodotti confezionati che devono ora indicare anche le informazioni relative a valore energetico, quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi), i carboidrati (di cui gli zuccheri), le proteine e il sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto e, facoltativamente, anche per porzione. A renderlo noto è Coldiretti Piacenza nell’annunciare l’entrata in vigore dal 13 dicembre  scorso delle norme previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

“Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, precisa Cinzia Pastorelli, responsabile servizio Sicurezza Alimentare di Coldiretti Piacenza, il regolamento prevede la possibilità, per il produttore di rifarsi o ad analisi specifiche sull’alimento a cura di laboratori, oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Peraltro su base volontaria si potranno indicare anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.”

“L’identikit nutrizionale, prosegue l’esperta, è una nuova tappa raggiunta nel percorso di trasparenza nell’informazione ai consumatori già iniziato dal regolamento comunitario che nel dicembre 2014 aveva portato ad una prima modifica delle nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita che da allora sono scritte con caratteri più chiari e grandi ma devono anche riportare più informazioni: da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo ad esempio da non poter utilizzare il solo termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.” 

Sono esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale: i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ad esempio, gli ortofrutticoli di III gamma frutta e verdure surgelate e quelli di IV gamma ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, (ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati); i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (come ad esempio l’uva passa); ancora, le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale di piccole quantità di prodotti venduti direttamente al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale; relativamente a questo punto, la circolare interministeriale MISE-Salute n. 361078 del 16/11/2016 ha chiarito i limiti di tale esenzione che riguarda in sostanza  i prodotti offerti in vendita diretta dalle microimprese, ossia quelle sotto i 2 milioni di euro e i 10 dipendenti,  nell’ambito del circuito locale, che è quello della provincia dove ha sede l’impresa e le province limitrofe.

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