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Cronaca

Ordinanza comunale sulla pipì dei cani, Confedilizia apprezza la decisione

«Seguendo le prescrizioni dell'ordinanza si evita di incorrere in reati, considerato che la Corte di Cassazione è intervenuta proprio recentemente in materia con una sentenza che intima ai proprietari di cani che portano a passeggio i propri animali di "ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi"

La Confedilizia di Piacenza apprezza grandemente l'ordinanza firmata dal Sindaco del Comune di Piacenza a proposito della diluizione delle deiezioni liquide dei cani, ordinanza che rende esecutiva la volontà unanime espressa qualche tempo fa dal Consiglio comunale della nostra città al fine di ottenere una città più pulita, più igienica e più accogliente. Il primo provvedimento in tal senso era stato adottato proprio da un Comune del territorio piacentino, quello di Caminata, e la firma dell'ordinanza ad opera del sindaco Dosi risulta di rilevante importanza in quanto pone oggi Piacenza ancora all'avanguardia in quanto è il primo capoluogo di provincia ad agire in questo modo.

L'ordinanza, che non comporta obblighi particolarmente gravosi (del resto molte persone portano già con sé una bottiglietta di acqua per uso personale), deve essere parafrasata sia nel rispetto della proprietà e del decoro urbano che a favore dell'amore per gli animali, perchè provvedere a pulire le deiezioni degli animali – sia solide che liquide – è un atto dovuto non solo nei confronti della società, ma anche degli stessi animali, perché è un modo per far si che non vengano colpevolizzati al posto dei loro accompagnatori e non siano vittima dei comportamenti negativi dei loro conduttori che indispongono i proprietari degli immobili e i gestori degli esercizi commerciali che vengono lordati. Seguendo le prescrizioni dell'ordinanza si evita inoltre di incorrere in reati, considerato che la Corte di Cassazione è intervenuta proprio recentemente in materia con una sentenza che intima ai proprietari di cani che portano a passeggio i propri animali di «ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati» (sentenza n. 7082/2015).

Il caso riguarda un uomo “colpevole” di aver imbrattato la facciata lasciando che il cane vi orinasse sopra. Il giudice di pace aveva dato ragione al proprietario del palazzo, mentre il tribunale aveva accolto l’appello del padrone del cane, alla luce del fatto che questi aveva versato dell’acqua per ripulire la macchia provocata dall’animale. E la Cassazione – creando un “precedente” importante – ha confermato questa interpretazione assolvendo il proprietario del cane che aveva utilizzato la bottiglietta d'acqua che portava con sé. L'ordinanza, fra l'altro, non fa che confermare quanto già previsto dall'articolo 12, comma 10, del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede che è vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici. 

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