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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Ordinanza sulla pipì dei cani «sospesa nei giorni di pioggia»

Sono state licenziate alcune modifiche all’ordinanza del Comune di Piacenza sulle deiezioni liquide canine: la sanzione rimane da 25 a 500 euro, ma i provvedimenti sono sospesi in caso di pioggia

«A giorni licenzieremo delle modifiche». Così si espresse lunedì 5 ottobre il sindaco di Piacenza Paolo Dosi in merito all’ordinanza sulle deiezioni liquide canine, mentre si dibatteva la mozione di Sandra Ponzini (Pd) volta a revocare il più discusso provvedimento comunale degli ultimi anni. E qualche modifica all'ordinanza c’è in effetti stata, ma – di primo acchito – sembrano non molto rilevanti per i proprietari dei cani. «L’ufficio legale del Comune – disse Dosi in consiglio comunale solo qualche giorno fa - ha elaborato proposte di modifica all'ordinanza per accogliere le richieste del Comitato: sono tutt'ora in corso di definizione. Licenzieremo le modifiche nei prossimi giorni. Speriamo che questi interventi impediscano il ricorso al Tar del Comitato, che può essere legittimamente presentato». L’ordinanza “corretta” dall’ufficio legale è stata ora pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Piacenza nella giornata di venerdì 9 ottobre e sembra pressocché identica a quella licenziata lo scorso luglio su indicazione del consiglio comunale, che a sua volta votò a favore una mozione di Fratelli d’Italia.  Nel testo si legge un’unica sostanziale differenza: la sanzione per i proprietari di cani che non lavano con acqua le deiezioni liquide dei propri animali è – si legge nella nuova ordinanza, che sostituisce la precedente - «sospesa nei giorni di pioggia e nei periodi gelivi». Oltre a questa correzione, è stata illustrata meglio l'ordinanza mettendola in confronto a norme del regolamento comunale già presenti. Il ricorso al Tar presentato dal comitato “Io sto con il mio cane” è così inutile, a fronte della decaduta della prima ordinanza. Sta adesso al comitato insorto contro l’ordinanza valutare se presentare un ricorso contro questa seconda ordinanza “rivisitata”.

LA NUOVA ORDINANZA

PREMESSO che esiste un disagio segnalato dai cittadini, fatto proprio dal consiglio comunale (vedi D.C.C n. 12 /2015 e mozione del 05.10.2015) determinato dalla noncuranza con la quale sovente, le deiezioni liquide dei cani vengano lasciate dai loro detentori su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico  e muri di affaccio degli stabili anche privati, ovunque si trovino, pregiudicando la vivibilità della città con grave pregiudizio alla pulizia ed al pubblico decoro;

CONSIDERATO che nel Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città;

- l'art. 12  al comma 9 prescrive che “ nei luoghi pubblici è vietato condurre cani o altri animali senza portare con se ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi che devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività”;

- l'art. 16 al comma 1 recita “ il comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente;

- l'art. 16 al comma 3 prevede che “ è vietato a tutti i cittadini pregiudicare il qualsiasi modo l'igiene della propria e altrui abitazione nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato” ;

- l'art. 23 al comma 2 recita”è vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati (….),le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere”;

RILEVATA la necessità di garantire la cura e il rispetto del territorio urbano come previsto dal regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile in città;

RITENUTO quindi necessario provvedere affinché le deiezioni liquide vengano immediatamente pulite mediante versamento di acqua da parte dei proprietari dei cani o da persone incaricate alla loro conduzione, i quali dovranno quindi dotarsi di opportuni contenitori d'acqua e bagnare adeguatamente il sito interessato;

DATO ATTO che il presente provvedimento sostituisce, a norma dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale al Codice Civile, la precedente ordinanza sindacale n.418 del 13.07.2015 della quale pertanto cessa l'efficacia;

VISTI:

l'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale al Codice Civile

l’art. 80 del vigente Statuto Comunale;

artt 12 – 16 e 23 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città;

il decreto sindacale in data 31.12.2012 Prot. Gen. n. 95589 di nomina a Dirigente del Servizio Ambiente Parchi e Protezione Civile.

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione di:

1) pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico, ecc., portando con se' opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi;

2) ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni liquide prodotte dagli animali come prescritto al precedente punto 1);

3) di assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili e bocche di lupo di cantine; gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed ai cani in dotazione alle forze di Polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni.

 AVVERTE

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l’applicabilità dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).   Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Parchi e Protezione Civile del Comune di Piacenza, viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza, tel. 0523 492504 – Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Fedele.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

DISPONE

a) che alla vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza, all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale , nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. b) che il presente provvedimento sia: 1) reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione; 2) trasmesso per quanto di competenza: • Alla Polizia Provinciale; • Al Comando di Polizia Municipale; • Alle Guardie Ecologiche volontarie.  c) i punti 1) e 2) del presente provvedimento sono sospesi nei periodi gelivi e nei giorni di pioggia.

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