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Cronaca

Rito abbreviato negato, per la Consulta prevale la legge attuale

Il ricorso dei difensori del marito della giovane Damia, accusato di averla uccisa, è stato ritenuto infondato dai giudici Corte costituzionale. L’uomo sarà processato in Corte di assise

Ora manca soltanto la fissazione della data dell’udienza in cui verrà giudicato, in Corte di assise, il marocchino che ha ucciso la moglie con una coltellata alla gola. La Corte costituzionale, infatti, ha giudicato “non fondato” il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Perini (che lo aveva preparato con il collega Massimo Burgazzi, poi scomparso a causa del Covid). IL ricorso dei due avvocati era stato accolto dal giudice per le indagini preliminari Una decisone, quella della Consulta, che sottolinea la preminenza legittima del potere legislativo, cioè il Parlamento, che con la legge del 12 aprile 2019 aveva negato la possibilità del rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) per i reati per i quali è prevista come pena massima l’ergastolo.

Delle quattro decisioni che la Corte poteva prendere - ricorso fondato, non fondato, manifestamente infondato e inammissibile - ha deciso per quella che riconosce la bontà della scelta politica. Questo significa che, in futuro, la norma possa ancora essere modificata da un’altra legge. Quella varata dal Governo Conte I, e voluta con forza dalla Lega, resta dunque valida per i reati particolarmente gravi ed efferati. Niente rito abbreviato né sentenza con lo sconto.

I giudici della Consulta avevano esaminato, il 18 novembre, tre ricorsi per altrettanti omicidi avvenuti a La Spezia, Napoli e Piacenza, cioè l’uccisione di Damia el Assali, la marocchina ammazzata dal marito, il connazionale Abdelkrim Foukahi, 42 anni, l’8 maggio 2019 a Borgonovo. Secondo i giudici, si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito della Consulta “la disciplina censurata è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale” e non contrasta con gli articoli della Costituzione numero 3 (uguaglianza davanti la legge), 24 (diritto alla difesa), 27 (presunzione di non colpevolezza) e 111 (ragionevole durata del processo).

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