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Storia piacentina / San Giorgio Piacentino

Quando passare sul ponte del Nure a San Giorgio costava fino a 2,50 lire

Le tasse e il tariffario di pedaggio nel 1832: i Principi erano però esentati dal pagamento

Questa che segue, in breve sintesi, è la legge locale che a San Giorgio piacentino regolava il passaggio, anche solo pedonale, sul ponte del torrente Nure, quel ponte che oggi percorriamo sbadatamente con le nostre auto ma che ha tutta una sua storia da raccontare.

Tra le tante leggi emanate da “Sua Maestà Maria Luigia” d’Austria o di Parma come anche convenzionalmente la si ricorda, spicca un “Rescritto sovrano” datato 7 ottobre 1832. Riguarda “una novella Tariffa pel passaggio del ponte sulla Nure nel Comune di San Giorgio” deliberata dai membri “del consiglio comunale il 20 marzo 1832”.

L’Anzianato di San Giorgio piacentino deliberava le tabelle con le tasse per il ponte di legno che era stato rifatto di nuovo, esse furon inviate a Parma per esser visionate ed approvate dal governo ducale che pubblicò un preciso tariffario con un proprio regolamento composto di ben 22 articoli chiarificatori. 

Innanzitutto il pedaggio e relativo costo è suddiviso in “convenzionati” (diremmo oggi abbonati, coloro che passavano spesso) che anche potevano pagare la tassa sia in denari (non in lire) e in centesimi oppure in ben stabilite misure di frumento, cereale prezioso.

Per i “non convenzionati”, ossia coloro che passavano più o meno occasionalmente, si applicava una doppia tariffa: “per i Nazionali” e “per gli Esteri” e per questi ultimi la tassa era precisamente il doppio di quella applicata alle altre categorie.

Vediamo alcune tasse di pedaggio nel dettaglio: “persona a piedi con carico o senza 3 cent.” (il doppio è da calcolare sempre per i cosiddetti Esteri), “cavallo o mulo, senza carico, bue o vacca 6 cent.”, “volante con carico compreso il conduttore con un asino 6 cent. due asini 8 cent. a tre cavalli o muli 60 cent.”, “barozzina a due ruote carica 15 cent.”. Più costosa la tassa da versare con grandi carri che ovviamente portavano più merce: “barra con carico con conduttore 1 lira e 50, se a tre cavalli o muli 2 lire e 50”.

Coloro che eran detti “convenzionati” avevano diritto ad una tariffa che non poteva essere aumentata da chi aveva in gestione la riscossione chiamato “Fittabile”, pagavano in frumento o in denari (non in lire), per loro nessun pedaggio era esoso. Anche un Regolamento definiva modi e forme: l’articolo 2 chiarisce che “è vietato di valicare il torrente Nure entro lo spazio di un miglio tanto inferiormente quanto superiormente al ponte”, un miglio è circa un chilometro e mezzo. 

L’articolo 3 dà la lista precisa degli esenti dalla tassa di passaggio, quali ad esempio i Principi col seguito, Impiegati di Governo, il Perito Comunale di San Giorgio, i Dragoni Ducali, Ispettori vari. Ovviamente era “vietato far correre i cavalli al trotto od al galoppo sopra al ponte” e la multa era salata, “da pagarsi in lire nuove 20”.

Per chi non pagava le somme dovute era previsto all’articolo 12 anche il sequestro di “vetture, bestie, merci” e le contestazioni eran risolte dal Podestà e dal Pretore del luogo. La tabella dei costi e le regole di passaggio doveva essere sempre esposta al pubblico nei pressi del ponte ed in bella vista “in situazione da essere letti comodamente da qualunque passeggero”.   L’ultimo articolo tra l’altro chiarisce che l’esattore del pedaggio non può riscuotere usando maniere incivili “ingiurie, minacce o violenze” prevedendo anche pene severe, una tutela dell’utente.


Umberto Battini

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