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Economia

Fipe: «La proroga dei dehors è una opportunità»

«Non sarà più necessario ottenere l’autorizzazione culturale e paesaggistica se non per specifiche aree»

«Relativamente all’installazione di dehors esterni ai pubblici esercizi si può tranquillamente osservare come a causa dell’epidemia Covid sia avvenuto un cambiamento sociale e culturale nel modo di vivere gli spazi esterni, imponendo di fatto un ripensamento strutturale dell’organizzazione dello spazio pubblico, cogliendo anche l’occasione di fare buon uso delle risorse del Pnrr (per la missione M5C2 “investimenti in progetti di rigenerazione urbana” sono stati stanziati 3,3 miliardi di euro). Occorre altresì tenere presente come la loro installazione abbia contribuito, in modo spesso determinante, alla riqualificazione e rigenerazione di aree urbane rendendole attraenti, meglio arredate, illuminate e presidiate, con il risultato di renderle anche più sicure. In particolare è necessaria una pianificazione urbanistica in grado di valorizzare maggiormente la proiezione verso l’esterno delle attività di Pubblico Esercizio in quanto generano occupazione, si rivelano presidi di sicurezza, accrescono l’attività turistica, migliorano la fruizione della città e consentono di sperimentare nuove modalità di socializzazione.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la proroga al 31.12.2023 della disciplina di esenzione autorizzatoria entrata in vigore dal 1° maggio 2020 (art.181 del D.L. n.34/2020 c.d “Decreto Rilancio” convertito con L.77/2020) e da ultimo prorogata fino al 31.12.2022 (art.40 del c.d. “Aiuti ter). Riteniamo sia però opportuno fare un po’ di chiarezza su quanto sin qui normato. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali appunto dehors, pedane, tavoli, sedute di arredo, ombrelloni purchè funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti sarà quindi consentita ai Pubblici Esercizi sino al 31.12.2023 senza l’obbligo di dotarsi di autorizzazioni culturali e paesaggistiche preventive ex artt.21 e 146 del D.Lgs n42/2004 prevedendo altresì la non applicabilità del limite temporale di 180 giorni.

Gli interventi normativi però non si esauriscono qui. La normativa (D.L. n.76/2020 convertito con modifiche dalla L.120/2020) stabilisce che non sarà più comunque necessario richiedere le autorizzazioni culturali e paesaggistiche, fatta eccezione per quelle aree incidenti su piazze, vie, strade prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico artistico, demandando alle Segreterie delle Soprintendenze competenti l’individuazione di tali aree. Le Soprintendenze dovranno quindi redigere e inoltrare ai Comuni, un elenco dei beni di eccezionale valore storico e artistico presenti sui singoli territori entro il 31.12.2023.

Tutto ciò premesso consegue che qualsiasi Regolamento Comunale, anche quelli rinnovati recentemente ma comunque antecedenti all’entrata in vigore della normativa succitata, risulteranno superati. La questione è di rilevante importanza poiché riguarda tutti i Comuni ivi compreso il Comune di Piacenza. Non sarà infatti più necessario ottenere autorizzazione culturale e paesaggistica se non per specifiche aree da individuarsi entro il 31.12.2023, in caso contrario tutti i dehors risulteranno regolarmente installati senza obbligo di preventiva autorizzazione».

Roberto Carbonetti, presidente Fipe Piacenza

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