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Economia

«Solo le opere di vera bonifica legittimano la contribuzione consortile»

Confedilizia: « Rivoluzionaria sentenza della Commissione tributaria di Piacenza»

L’associazione Confedilizia, in una nota, comunica una novità. «Importantissima (e rivoluzionaria, sia pure con precedenti conformi fuori Piacenza) decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza. Nella sentenza (Pres. Marchetti, giudici: Guagnini, Sonzini) si fa presente che i lavori pubblici di competenza dei Comuni e di altri enti territoriali non sono opere di bonifica e non possono quindi dare luogo a contribuzione a favore del Consorzio.

L’art. 1 del Regio Decreto n. 215 del 1933 (quello che istituì la contribuzione obbligatoria a favore dei Consorzi di bonifica e a carico dei beneficiari delle opere costruite da questi ultimi) stabilisce dunque che si possono considerare opere di bonifica solo “quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo”. E la Commissione tributaria – che trattava di immobili siti in Turro (Podenzano) per i quali il Consorzio sosteneva l’esistenza “di un beneficio diretto e specifico di scolo e di un beneficio diretto e specifico di regimazione idraulica assicurati dai cavi e dagli altri manufatti idraulici gestiti dal Consorzio ed in particolare dai cavi Bertone e Podenzano” – ha fatto presente che “nessuna delle opere elencate dal Consorzio risulta appartenere a quelle di legge” e che le stesse “risultano di competenza di altri enti territoriali e, non trattandosi di opere di bonifica, devono gravare sulla fiscalità generale”.

La Commissione tributaria ha anche detto che il Piano di classifica interessato al caso al suo esame “manca degli elementi utili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza ed il quantum dell'imposizione". In particolare, la Commissione provinciale ha stabilito che “non basta limitarsi a generiche indicazioni catastali e a dei coefficienti fisici di natura generale (riferiti a zone omogenee) e non puntuale”. Nella stessa sentenza, la Commissione tributaria provinciale ha pure stabilito (conformemente alla giurisprudenza dominante) che il beneficio goduto da un bene in conseguenza di opere di bonifica deve essere non solo diretto e specifico ma anche “incrementativo del valore del bene”. Un’altra importantissima statuizione, dai rilevantissimi effetti. Il testo integrale della sentenza è a disposizione degli iscritti alla Confedilizia presso la sede di Piazzetta della Prefettura».

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