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«Il coprifuoco è legittimo se determinato in un decreto legge e non in un Dpcm»

L'intervento dell'avvocato Francesco Campana: «La limitazione del diritto di circolazione deve trovare fonte in una legge, in un decreto legislativo o in un decreto legge e non in un Dpcm: ecco perché»

A seguito dell’emergenza Covid-19 l’Italia, così come gran parte dei Paesi del mondo, ha emanato una serie di provvedimenti volti ad arginare i contagi. In molti, ritenendo che le costrizioni - come il coprifuoco - che venivano imposte da questi limitassero le proprie libertà, hanno invocato una violazione della Costituzione. Inizia così l'intervento che l'avvocato Francesco Campana (in foto), con alle spalle una vasta esperienza in diritto del Lavoro e Amministrativo, interpellato sulla questione ci ha inviato. 

L'avvocato Francesco Campana-2«A suffragio della loro tesi costoro sostenevano che la libertà di circolazione è un diritto inviolabile e come tale non può essere limitata. Invero detta affermazione è assolutamente apodittica. La disciplina in merito  - spiega - è infatti ben più articolata. Essa trova fonte nell’articolo 16 della Costituzione, che al primo comma testualmente recita Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza».

«In altri termini ciò significa che, se è vero che il diritto di circolazione è un diritto inviolabile, è altrettanto vero che lo Stato può limitarlo per motivi di sanità e di sicurezza. Il tutto però ad una condizione: detta limitazione deve trovare fonte in una legge, in un decreto legislativo o in un decreto legge. L’art. 16 in questione prevede infatti una riserva di legge assoluta: la libertà di circolazione può essere limitata solo da una fonte normativa primaria e non da una secondaria. E’ partendo quindi da questa premessa che si può comprendere se le norme di contingentamento che a far tempo dal marzo 2020 sono state emanate siano state e a tuttora siano legittime oppure no. In presenza di una pandemia una limitazione che trova fonte in una legge, in un decreto legislativo o in un decreto legge è sicuramente legittima».

«Molto più difficile è invece comprendere se lo possa essere una limitazione contenuta in un DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). In un primo momento la risposta è stata affermativa. Parte della Dottrina ha infatti ritenuto che la condotta del Governo, in species, del presidente del Consiglio dei ministri, trovasse giustificazione nel disposto dall’art. 79 della Costituzione. Detta norma prevede che “le Camere deliberano lo Stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. L’emergenza sanitaria era così grave da poter essere comparata ad una guerra, ergo era legittimo che il Governo esautorasse il Parlamento che, come noto, è il titolare della funzione legislativa». «Questa tesi - prosegue - non è peraltro mai stata ritenuta particolarmente convincente. Non tanto perché lo stato pandemico, quantomeno nel suo momento più acuto (marzo – aprile 2020) non avesse analogie con una situazione bellica, ma perché non vi era traccia dell’atto in forza del quale il Parlamento avesse conferito i suoi poteri al Governo».

«Appurata l’inapplicabilità dell’art. 79 della Costituzione, la norma costituzionale a cui far riferimento “tornava” ad essere l’art. 16 della Costituzione, che, come visto sopra, prevede la possibilità di una limitazione del diritto a spostarsi liberamente, purché detto limite venga prescritto da una legge ad hoc. I DPCM non sono però atti aventi forza di legge, bensì provvedimenti di natura amministrativa, che, quindi, non possono limitare dei diritti di libertà, quale è quello di circolazione e soggiorno. Questo principio è stato affermato da una recente sentenza del Gup di Reggio Emilia che ha disposto il non luogo a procedere rispetto a due imputati che nel lockdown del marzo 2020, con autocertificazione rilasciata alle forze dell’ordine che li avevano fermati per un controllo, avevano dichiarato il falso rispetto a quelle che sarebbero state le ragioni per cui si trovano fuori e non in casa».

«La pronuncia del giudice reggiano, quindi,  - conclude - trovava proprio giustificazione nel principio giuridico di cui sopra: il Governo non può con un provvedimento amministrativo limitare una libertà. Un atto di tal specie è dunque sostanzialmente inesistente o comunque una sua violazione non può produrre conseguenze giuridiche in capo a chi lo viola. L’ultimo provvedimento in forza del quale il Governo Draghi ha disposto il coprifuoco, però, è un decreto legge. Esso è dunque del tutto legittimo, quantomeno per il lasso di tempo per cui produrrà effetti e ove venga riscontrata una sua necessità ed urgenza. Si ricorda infatti che il Decreto Legge è un atto avente forza di legge che viene emanato dal Governo nel caso in cui riscontri una situazione di necessità ed urgenza e che produce effetti solo per 60 giorni, a meno che entro tale lasso di tempo non venga convertito in legge».

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